Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: obbligo del Ministero di erogare la Carta docente (TAR Lombardia n. 3454 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata alla pubblica amministrazione, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. e la sua esecuzione può essere richiesta al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. L’accoglimento del ricorso consegue alla mera mancata prova, da parte dell’amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del dictum giudiziale. In caso di persistente inottemperanza, il giudice nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, che provvede in via sostitutiva, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Una docente, risultata vincitrice nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per un importo complessivo di € 1.000,00. La sentenza, notificata all’amministrazione nel gennaio 2024, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale. Nonostante ciò, l’amministrazione scolastica non aveva provveduto a eseguire il disposto della pronuncia.
A fronte della perdurante inerzia, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’erogazione della Carta docente e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore, come previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996. Tale termine costituisce il lasso temporale minimo che deve intercorrere prima di procedere con l’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.
Quanto al requisito della notifica del titolo esecutivo, il Tribunale ha precisato che, ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ., la sentenza munita dell’attestazione di conformità è idonea a costituire valido titolo esecutivo, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando l’assenza della prova, da parte dell’amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione della sentenza. L’accoglimento ha determinato la condanna del Ministero a erogare alla ricorrente l’importo di € 1.000,00 entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, con nomina sin d’ora, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, del Commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza.
Quanto alla liquidazione delle spese, il Tribunale ha condannato il Ministero al pagamento di € 800,00 in favore della ricorrente, oltre oneri e spese generali, e alla rifusione del contributo unificato, con ordine di corrispettivo diretto ai difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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