Revoca della gara per incertezza sulla copertura finanziaria e principio del risultato (Cons. Stato n. 915 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La carenza originaria o sopravvenuta della copertura finanziaria, e anche la sola incertezza sulla sua sussistenza, costituisce ragione idonea a legittimare la revoca di una gara per l’affidamento di un appalto pubblico ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, a fortiori quando l’aggiudicazione non sia ancora intervenuta. Prima dell’aggiudicazione definitiva non è configurabile alcun affidamento tutelabile del concorrente e non è pertanto necessaria la comparazione tra interesse pubblico al ritiro e interesse privato alla conservazione degli atti di gara. Il principio del risultato presuppone la sussistenza delle condizioni per la realizzazione dell’opera, tra cui la necessaria provvista economica, e non impone la conclusione della procedura quando difetti la copertura. La revoca disposta in tale contesto non integra sviamento di potere ove non emergano elementi che rivelino in modo indubbio il dissimulato scopo dell’atto.

Il Fatto

Con D.M. 13 agosto 2021, n. 330, il Ministero delle Infrastrutture ha individuato l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale quale soggetto attuatore di interventi sul porto di Trieste finanziati con il fondo complementare al PNRR, fissando al 31 marzo 2026 il termine ultimo per la conclusione delle opere. Invitalia, delegata dalla stazione appaltante, ha indetto la procedura per la progettazione esecutiva e i lavori; all’esito della valutazione delle offerte il costituendo raggruppamento capeggiato dal Consorzio Stabile Vitruvio risultava primo in graduatoria provvisoria.

Non avendo ricevuto dal Ministero il contributo necessario e non avendo ottenuto risposta alla richiesta di proroga, l’Autorità Portuale ha chiesto a Invitalia la revoca immediata della procedura, per non esporsi ad azioni risarcitorie dell’eventuale aggiudicatario. Invitalia ha quindi revocato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, la determina di avvio e il bando. Il TAR Friuli Venezia Giulia ha respinto in parte e dichiarato inammissibile in parte il ricorso del Consorzio, che ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la mancanza o l’incertezza sulla copertura finanziaria legittima la revoca di una gara pubblica, anche dopo la stipula del contratto e quindi a maggior ragione prima dell’aggiudicazione (Cons. Stato, Sez. V, n. 7571 del 2024; n. 4515 del 2020; n. 5091 del 2017). L’incertezza sulle risorse idonee a coprire i costi dell’opera consente all’amministrazione di rivalutare i motivi di interesse pubblico sottesi all’affidamento.

Nel caso concreto la stazione appaltante ha motivato la richiesta di revoca con il mancato ricevimento del contributo necessario, circostanza idonea a giustificare il riesame. Il contesto era segnato dall’approssimarsi del termine di ultimazione e dal conseguente definanziamento previsto dall’art. 4 del D.M. n. 330/2021, senza notizie sulla proroga. L’abrogazione del comma 7-bis dell’art. 1 del D.L. n. 59/2021 da parte dell’art. 1, comma 12, del D.L. n. 19/2024 è ritenuta ininfluente, perché il D.M. n. 330/2021 ha riprodotto la previsione di decadenza e non risulta modificato sul punto.

Irrilevante è dunque l’assenza di un esplicito provvedimento di definanziamento: basta l’incertezza sulla perdurante disponibilità delle risorse, accentuata dall’approssimarsi del termine. Poiché il procedimento non era concluso, non era necessaria la comparazione tra interesse pubblico e privato, non essendo configurabile un affidamento prima dell’aggiudicazione definitiva (Cons. Stato, Sez. V, n. 8273 del 2023). La scelta non presenta profili di illogicità o sproporzione e risponde al canone di buona amministrazione e al principio di contabilità pubblica.

La revoca non collide con il principio del risultato, che presuppone la sussistenza della provvista economica. Quanto allo sviamento di potere, la censura richiede elementi che rivelino in modo indubbio il dissimulato scopo dell’atto (Cons. Stato, Sez. V, n. 4942 del 2024; n. 725 del 2018), condizione non riscontrata. Respinta l’impugnazione, cadono le domande risarcitorie da mancata aggiudicazione; la domanda di risarcimento per responsabilità precontrattuale è inammissibile per difetto di specifica censura alla motivazione del TAR e per genericità. Inammissibile anche la pretesa di indennizzo ex art. 21-quinquies, comma 2, mancando alcuna utilità già acquisita al patrimonio del concorrente (Cons. Stato, Sez. III, n. 201 del 2025). Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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