Revoca della gara per rivalutazione dell’interesse pubblico e no indennizzo (TAR Toscana n. 1901 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della procedura di gara non richiede necessariamente il sopravvenire di fatti nuovi, potendo fondarsi anche su una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, in tal senso non costituendo indice di difetto di istruttoria la circostanza che gli elementi posti a base del riesame fossero già conoscibili. La scelta di conservare e implementare la tecnologia in uso integra un giudizio tecnico discrezionale non sindacabile nel merito. L’esercizio del potere di revoca, distinto e parallelo a quello di revisione della legittimità degli atti di gara, non lede di per sé i doveri di correttezza e buona fede. L’indennizzo ex art. 21 quinquies della l. 7 agosto 1990, n. 241 spetta solo ai soggetti direttamente interessati, cui la revoca sottrae un’utilità già acquisita, e non ai concorrenti per la sola presentazione di un’offerta, mancando prima dell’aggiudicazione definitiva un affidamento qualificato.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla gara indetta dalla stazione appaltante per l’affidamento del servizio di fornitura, gestione, conduzione e manutenzione di un impianto di trasporto automatizzato, aggiudicata a un’altra impresa. Avverso tale aggiudicazione la ricorrente proponeva ricorso, integrato da motivi aggiunti; l’aggiudicataria spiegava ricorso incidentale.
Nelle more del giudizio l’amministrazione ha disposto la proroga del contratto già in essere e, da ultimo, ha revocato l’indizione della gara, ritenendo di poter conservare e implementare il sistema tecnologico in uso anziché sostituirlo. La ricorrente ha quindi impugnato la revoca nella parte in cui non ha riconosciuto alcun ristoro patrimoniale, chiedendo la condanna dell’amministrazione a titolo di responsabilità precontrattuale o, in subordine, il pagamento dell’indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo dichiara improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti, divenuto quest’ultimo privo di oggetto per esaurimento del periodo di proroga. Analoga sorte segue il ricorso incidentale.
Nel respingere il secondo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio esclude anzitutto che la revoca sia illegittima perché fondata su circostanze già note all’amministrazione. Le gare pubbliche non sono provvedimenti autorizzativi o di attribuzione di vantaggi economici ai sensi dell’art. 21 quinquies della l. 241 del 1990 e possono essere revocate anche in ragione di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario.
La revoca non deve quindi basarsi necessariamente su fatti sopravvenuti non conosciuti o conoscibili al momento dell’indizione, potendo dipendere da una nuova valutazione di elementi preesistenti, anche se questa fosse astrattamente già possibile nel procedimento originario. Da ciò il Collegio ricava che tale eventualità non denota di per sé un difetto di istruttoria.
Nel caso concreto, la stazione appaltante ha ritenuto con un giudizio tecnico discrezionale che il sistema in uso potesse essere conservato e implementato. Il Tribunale esclude che si tratti di un espediente volto a frustrare l’aspettativa della ricorrente, qualificando la scelta come esercizio di un potere diverso e parallelo a quello di revisione della legittimità degli atti di gara, il cui esercizio non comporta violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
Quanto all’indennizzo, il Collegio rileva che il ristoro è dovuto solo ai soggetti direttamente interessati, cui la revoca sottrae un’utilità già acquisita al patrimonio, e non agli operatori economici per la sola formulazione di un’offerta in sede concorsuale. Prima dell’aggiudicazione definitiva non sussistono posizioni di affidamento qualificato meritevoli di tutela compensativa, come affermato dal precedente TAR Roma Lazio sez. V n. 23119 del 20.12.2024. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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