Ottemperanza alla sentenza: cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale per l’Amministrazione (TAR Sardegna n. 216 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione del dictum giudiziale da parte dell’Amministrazione successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, poiché la parte ricorrente consegue il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. Tale sopravvenienza non esclude, tuttavia, la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che segue il criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento è intervenuto solo in corso di causa. Il giudice dell’ottemperanza può liquidare le spese in misura equitativamente ridotta quando il contenzioso presenti natura seriale e l’attività difensiva sia caratterizzata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione, ferma la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La ricorrente agiva dinanzi al TAR ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per l’ottemperanza alla sentenza n. 186/2024 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, provvedeva tardivamente all’esecuzione del giudicato dopo l’instaurazione della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, avendo la ricorrente dichiarato l’avvenuto accreditamento delle somme dovute a titolo di Carta del docente, era conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’Amministrazione aveva adempiuto al comando giudiziale solo successivamente all’incardinamento della causa: l’esecuzione tardiva non può quindi elidere l’obbligo di rifusione delle spese, che gravano sulla parte rimasta soccombente sotto il profilo dell’inutile instaurazione del giudizio.
Il Collegio ha tuttavia riconosciuto la natura serial del contenzioso, evidenziando come il difensore della ricorrente avesse discusso, nella medesima camera di consiglio, sei cause di contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva connotata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione.
In ragione di tale circostanza, il TAR ha liquidato le spese in misura equitativamente ridotta, pari a € 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, disponendo la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario e ordinando l’esecuzione della sentenza dall’autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.