Chiusura attività di gioco e distanza dai siti sensibili: competenza del Comune (TAR Toscana n. 1447 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di installazione di attività di raccolta del gioco mediante apparecchi VLT, il Comune è titolare del potere di vigilanza sul rispetto delle distanze dai siti sensibili e del correlato potere di ordinarne la chiusura ai sensi della normativa regionale, anche quando la licenza di pubblica sicurezza sia stata rilasciata dalla Questura previo parere favorevole del medesimo Ente. Il diniego di autotutela da parte del Questore non inibisce l’esercizio di tale potere, poiché le disposizioni sui limiti di distanza dai luoghi sensibili sono estranee all’ordine pubblico e alla sicurezza e attengono alla tutela della salute, materia di competenza regionale concorrente. Il criterio di misurazione è il percorso pedonale più breve, senza rilievo per itinerari alternativi più lunghi. Il provvedimento di chiusura ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria, con conseguente inapplicabilità della disciplina della legge n. 689/1981 e non necessaria contestualità con la sanzione pecuniaria.

Il Fatto

La società ricorrente esercitava, per conto di un concessionario autorizzato, l’attività di raccolta del gioco lecito mediante apparecchi VLT presso una sala dedicata. Il Comune aveva inizialmente espresso parere favorevole, non rilevando siti sensibili entro i 500 metri, e la Questura aveva rilasciato la licenza ex art. 88 TULPS. A seguito di un nuovo sopralluogo, il Comune accertava la presenza di un istituto scolastico a distanza inferiore, già esistente prima del parere favorevole, e invitava la società a non avviare l’attività.

Chiesta alla Questura la valutazione sull’eventuale annullamento della licenza, l’Organo di polizia negava l’autotutela, facendo salvi i poteri del Comune. Quest’ultimo adottava quindi il provvedimento di chiusura dell’attività ai sensi della normativa regionale, impugnato dalla società con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 4, comma 1, L.R. n. 57/2013 impone il rispetto della distanza di 500 metri, calcolata in base al percorso pedonale più breve, dai siti sensibili, tra cui le scuole; l’art. 13 affida ai Comuni i poteri di vigilanza e l’art. 14, comma 1 prevede la sanzione pecuniaria e la chiusura dell’attività in caso di inosservanza.

Si tratta, osserva il TAR, di precetti che prescindono dal possesso della licenza di P.S. e che attribuiscono al Comune il potere di controllare le distanze e di ordinarne la chiusura. La stessa circolare ministeriale del 19 marzo 2018 richiama le normative regionali e comunali e fa espressamente salvi i poteri di intervento degli Enti locali. La verifica demandata al Questore risponde a un’esigenza di economia procedimentale, ma non elimina la competenza dell’Ente preposto.

Ne consegue l’irrilevanza del diniego di autotutela espresso dalla Questura: la licenza continua a esplicare effetti abilitativi per i profili di sicurezza pubblica, ma non per quelli relativi alle distanze, poste a prevenzione della ludopatia. Il Collegio richiama la Corte cost. n. 27 del 2019, secondo cui tali disposizioni sono estranee all’ordine pubblico e attengono alla tutela della salute, materia di competenza concorrente regionale.

Quanto alla misurazione, il criterio normativo è il percorso pedonale più breve; non rilevano itinerari alternativi più lunghi, poiché la ratio è scoraggiare la ludopatia impedendo l’agevole accesso a piedi alle attività di gioco. Accertata la distanza inferiore a 500 metri dalla scuola, il TAR ritiene superfluo l’esame delle censure sugli altri siti.

Il provvedimento ha infine natura ripristinatoria dell’ordine violato: non è sanzionatorio, con conseguente infondatezza delle doglianze sulla legge n. 689/1981, e non è accessorio rispetto alla pena pecuniaria, non dovendosi adottare in contestualità con essa. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la particolarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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