Revoca N.C.C. illegittima se fondata sul difetto di requisiti del cedente (TAR Calabria n. 2101 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente non ha natura sanzionatoria, ma appartiene alla categoria degli atti di revoca-decadenza, correlati alla permanenza dei presupposti del rapporto pubblicistico. Il Comune che contesti la carenza dei requisiti in capo al cedente non può intervenire con revoca sul titolo acquisito dal cessionario. Deve invece annullare d’ufficio, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il titolo originario, entro i limiti temporali e con la motivazione rafforzata che l’istituto impone. In assenza di questo passaggio, la revoca del titolo trasferito è illegittima per difetto dei presupposti, anche a prescindere dall’accertamento dei requisiti soggettivi del subentrante.
Il Fatto
Il ricorrente, con atto notarile del 9.4.2024, diventa cessionario a titolo oneroso di un’impresa esercente il servizio di noleggio con conducente, titolare di autorizzazione rilasciata dal Comune di Fabrizia. Al momento della cessione possiede il certificato di abilitazione professionale, l’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti e l’iscrizione nel registro delle imprese. Il 10.5.2024 presenta al SUAP la richiesta di voltura con SCIA in subentro; il Comune rilascia nuova autorizzazione il 29.5.2024.
Il 16.12.2024 il Comune avvia il procedimento di revoca, sostenendo che il cedente non fosse in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge n. 21/1992. Dopo il contraddittorio procedimentale, adotta la revoca. Il ricorrente impugna l’atto davanti al TAR Calabria, che in sede cautelare accoglie la domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. La legge n. 21/1992 disciplina gli autoservizi pubblici non di linea, istituisce il ruolo dei conducenti e definisce i titolari delle licenze. L’art. 9, primo comma, consente il trasferimento della licenza e dell’autorizzazione su richiesta del titolare, in favore di persona iscritta al ruolo e in possesso dei requisiti, purché il cedente si trovi in una delle condizioni elencate: titolarità da cinque anni, sessantesimo anno di età, inabilità o inidoneità permanente.
Il Tribunale qualifica l’atto impugnato. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, tra cui Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6195 del 2025, esclude la natura sanzionatoria della revoca N.C.C. e la riconduce alla revoca-decadenza, distinta dalla revoca in senso proprio dell’art. 21-quinquies. Questi provvedimenti incidono su un rapporto di durata pubblicistico, condizionato alla permanenza di presupposti e obblighi: quando i requisiti vengono meno o il titolare tiene condotte incompatibili, l’amministrazione può adottare un atto di secondo grado di tipo decadenziale.
Applicando la regola al caso, il Collegio rileva il vizio di fondo. Il Comune non ha accertato la mancanza dei presupposti in capo al ricorrente, né gli ha contestato condotte incompatibili con il rapporto di servizio. Ha revocato l’autorizzazione sul solo rilievo che la licenza del cedente non era vigente, per difetto dei requisiti in capo a quest’ultimo.
Il passaggio decisivo è di ordine procedimentale. Il Comune, pur a distanza di due decenni, non è intervenuto con atto di secondo grado ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 sul titolo originario del cedente. Ha invece inciso con mera revoca, in assenza dei presupposti, sul titolo acquisito dal cessionario. Le censure del ricorrente sono pertanto fondate.
Il provvedimento comunale è annullato per la sussistenza dei vizi dedotti, restando integra la possibilità per l’amministrazione di rideterminarsi. I peculiari profili interpretativi giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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