Gestione autonoma del servizio idrico e necessario consenso dell’Autorità d’ambito (Cons. Stato n. 159 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deroga alla gestione unitaria del servizio idrico integrato prevista per i comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, richiama l’art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 nella formulazione novellata dal d.lgs. n. 4/2008, e non in quella originaria. Ne consegue che la prosecuzione della gestione autonoma esige il previo consenso dell’Autorità d’ambito, oltre alla gestione dell’intero servizio. Tale consenso non può formarsi per silentium, poiché in materia ambientale e di salute pubblica il silenzio assenso è escluso dall’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990. Le deroghe alla gestione accentrata hanno carattere tassativo e i requisiti della lett. b) devono sussistere contestualmente.
Il Fatto
Il Comune appellante, piccolo comune montano abruzzese con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, ha impugnato davanti al TAR Abruzzo la delibera con cui l’ERSI ha negato il riconoscimento dei presupposti per la prosecuzione in forma autonoma della gestione del servizio idrico integrato, unitamente al parere ministeriale del 2016 e alla successiva richiesta di trasferimento dei dati al gestore unico. Il primo giudice ha respinto il ricorso, condannando il Comune alle spese.
Il Comune ha proposto appello, sostenendo di poter mantenere la gestione autonoma in forza della versione originaria dell’art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, vigente quando la gestione era già in atto, e invocando in subordine la formazione del consenso per silentium. L’ERSI ha resistito, ribadendo l’unicità della gestione e l’assenza dei requisiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando la propria sentenza n. 1115 del 2024, che ha enunciato il principio di unicità della gestione quale regola e la gestione autonoma quale eccezione. Su questa base esamina il rinvio operato dall’art. 147, comma 2-bis, lett. a) all’art. 148, comma 5.
La tesi dell’appellante, secondo cui il richiamo andrebbe riferito alla formulazione anteriore al 2008, non è condivisa. Nella versione originaria l’adesione alla gestione unica era facoltativa per i comuni montani a condizione che la gestione fosse operata direttamente o tramite società interamente pubblica; dopo il d.lgs. n. 4/2008 il legislatore ha richiesto la gestione dell’intero servizio e il previo consenso dell’Autorità d’ambito competente. Il Collegio ritiene che il richiamo del 2014 vada riferito alla formulazione novellata, altrimenti la modifica del 2008 non avrebbe avuto applicazione pratica, e richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 11359 del 2020.
Non è dirimente il riferimento alla Corte costituzionale n. 65/2019: quella pronuncia esclude l’estensione retroattiva del requisito del consenso alle gestioni avviate prima del d.lgs. n. 152/2006, ma non legittima la prosecuzione delle gestioni autonome prescindendo dalle modifiche intervenute. Il Collegio prende atto del diverso indirizzo espresso dalla sentenza n. 8971 del 2025, ma dichiara di aderire al proprio precedente orientamento, reputandolo più conforme alla lettera e alla ratio delle norme.
Quanto alla dedotta formazione del consenso per silentium, la Corte lo esclude: essendo obbligatoria l’adesione alla gestione accentrata, la deroga opera solo nei casi tassativamente previsti e l’inerzia dell’amministrazione non assume valore di silenzio assenso, escluso in materia ambientale. Nel merito dei requisiti della lett. b), i rilievi sostanziali sull’inefficienza della gestione — perdite idriche e uso di acqua potabilizzata — non sono superati dalle deduzioni formali, come l’adesione allo schema di convergenza ARERA. La produzione documentale in appello resta priva di rilievo dirimente. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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