Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Molise n. 385 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, in quanto titolo le cui statuizioni ineseguite trovano attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. A fronte dell’inadempimento della pubblica amministrazione, il TAR assegna un termine ultimativo per l’esecuzione e nomina, fin d’ora e per il caso di perdurante inottemperanza, un commissario ad acta. Le modalità di notificazione del titolo giudiziale sono adeguate quando rispettano la novellata disciplina dell’art. 475 cod. proc. civ., che non richiede più la spedizione in forma esecutiva. Il giudice dell’ottemperanza non può estendere il comando oltre il contenuto del titolo azionato.
Il Fatto
Il Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 248/2024 del 18.12.2024, ha accertato il diritto della ricorrente — docente con supplenze nell’anno scolastico 2022/2023 — al beneficio della c.d. carta del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di € 500,00. Il giudice civile ha fatto proprio l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/23 del 27.10.23, che ha esteso la provvidenza ai docenti supplenti con servizio protratto fino al 30 giugno o al 31 agosto.
Passata la sentenza in giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Larino il 30.07.2025. Quanto alla notificazione, la sentenza era stata trasmessa in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione già il 18.12.2024.
Sul punto il TAR richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio di copia attestata conforme all’originale. Le modalità seguite dalla ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.
Il titolo azionato — sentenza del giudice ordinario del lavoro — rientra tra quelli la cui inesecuzione può trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza, previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. proprio “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Nel merito, la somma di € 500,00 corrisponde a quella indicata nel titolo. Il TAR esclude però la parte relativa agli “interessi o rivalutazione”, qualificando come mero refuso il richiamo contenuto nel ricorso: dalla lettura della sentenza azionata emerge che il giudice civile ha condannato al pagamento del solo importo capitale, senza riconoscere accessori.
Il Collegio ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione nei termini indicati entro 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Nomina altresì commissario ad acta, ratione muneris, il Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, attivabile su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e tenuto a provvedere in ulteriori 40 giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 350,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.