Ottemperanza al decreto ingiuntivo e astreinte contro il Comune inadempiente (TAR Campania n. 1549 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza garantisce l’attuazione dei provvedimenti del giudice ordinari equiparati alle sentenze passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e consente di conseguire l’esecuzione integrale del decreto ingiuntivo divenuto definitivo anche nei confronti della pubblica amministrazione. Al ricorrente è sufficiente allegare il mancato o inesatto adempimento, spettando all’amministrazione la prova dell’avvenuta puntuale esecuzione. L’adempimento parziale, limitato alla sola sorte capitale, lascia sussistere l’obbligo di corrispondere gli interessi moratori e le spese liquidate nel titolo. All’inadempimento residuo segue la nomina del commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma ulteriore per ogni violazione o ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata secondo criteri di non manifesta iniquità. La penalità ha funzione compulsoria e di garanzia dell’effettività della tutela, con tetto massimo proporzionato all’importo dovuto in linea capitale.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per conseguire l’integrale esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, divenuto definitivo per mancata opposizione, con cui il Comune di Riardo è stato condannato al pagamento di € 44.231,11, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
La ricorrente deduce di essere stata soddisfatta solo in parte, avendo il Comune versato esclusivamente la sorte capitale e non anche gli interessi moratori, dovuti dalla scadenza delle singole fatture fino al soddisfo, né le spese legali. Chiede pertanto l’ordine di pagamento delle somme residue, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato. L’Amministrazione intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione dei provvedimenti equiparati alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ribadisce che nel giudizio di ottemperanza è sufficiente l’allegazione del mancato o inesatto adempimento, rimanendo l’amministrazione onerata della prova dell’avvenuta puntuale esecuzione, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. IV, n. 954 del 2004.
Alla stregua della documentazione e delle dichiarazioni di parte rimaste incontestate, il decreto ingiuntivo — dichiarato esecutivo per mancata opposizione ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e notificato con formula esecutiva, ai fini della decorrenza dei termini di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 — ha avuto solo parziale esecuzione. L’Amministrazione resta debitrice degli interessi e delle spese liquidati nel titolo. Il ricorso è pertanto accolto.
Il Collegio ordina il pagamento delle somme ancora dovute a titolo di interessi fino all’effettivo soddisfo e delle spese legali della procedura monitoria, comprensive di accessori e delle documentate spese di registrazione, detratto quanto già versato. Accoglie inoltre la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma per l’ulteriore violazione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
La quantificazione segue il criterio della non manifesta iniquità. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino al giorno dell’adempimento spontaneo, anche in caso di insediamento del commissario, secondo Adunanza Plenaria n. 8/2021. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto in linea capitale, per evitare che la misura divenga fonte di sproporzionata locupletazione, secondo Adunanza Plenaria n. 7/2019.
Il Collegio fissa il termine di sessanta giorni per il pagamento e nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Caserta, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, su istanza di parte e a spese dell’Amministrazione. Le spese di lite, liquidate in via equitativa, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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