Revoca del nulla osta per incapacità economica e atto plurimotivato (TAR Toscana n. 1835 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento della soglia minima di reddito o di fatturato prevista dalla circolare INL n. 3/2022 non esime lo Sportello Unico dal doveroso controllo sostanziale sull’effettiva capacità del datore di lavoro di sostenere gli oneri dell’assunzione. Tale verifica deve avere carattere complessivo e sostanziale e non può fondarsi sic et simpliciter sul solo differenziale negativo tra ricavi e acquisti, dovendo considerare la natura delle singole voci di costo, gli investimenti ammortizzabili e le prospettive di evoluzione futura dell’impresa. Qualora però il datore di lavoro, regolarmente invitato a controdedurre, non offra alcuna spiegazione idonea a giustificare uno squilibrio finanziario stabile e crescente, il diniego o la revoca del nulla osta sono legittimi. In presenza di un atto plurimotivato, per il principio di resistenza la validità di una sola delle argomentazioni autonomamente poste a base del provvedimento è sufficiente a sorreggerne il contenuto, anche ove le altre risultino fondate le relative censure.

Il Fatto

Una società esercente attività di ristorazione in Firenze aveva richiesto allo Sportello Unico presso la Prefettura, in qualità di datrice di lavoro, il rilascio di nulla osta al lavoro per sei cittadini extracomunitari nell’ambito dei flussi 2023 e 2024. Con procedura semplificata veniva rilasciato il nulla osta relativo a uno dei lavoratori, afferente ai flussi 2023.

Dopo un preavviso di revoca fondato sulla ritenuta incapacità economica e sull’incompletezza documentale, e dopo le osservazioni endoprocedimentali della società, l’Amministrazione revocava tutti i nulla osta. La revoca oggetto di giudizio si fondava sull’incapacità economico-finanziaria della società e sulla carenza di documentazione essenziale. La società impugnava il provvedimento deducendo il possesso di una capacità economica sufficiente, la completezza della documentazione e la violazione del criterio cronologico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del provvedimento come atto plurimotivato, sorretto da una molteplicità di argomenti ciascuno di per sé idoneo a motivare la revoca. Richiamando il principio di resistenza (Cons. Stato, VI, 20 gennaio 2023 n. 702), il Tribunale afferma che la fondatezza di una sola delle ragioni è sufficiente a sorreggere l’atto, anche in ipotesi di accoglimento delle doglianze sulle altre porzioni motivazionali.

Sul primo profilo, il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 44 del D.L. n. 73/2022 e i criteri della circolare n. 3/2022 INL, che individua reddito e fatturato come criteri alternativi per il superamento della soglia di €. 30.000,00. Il soddisfacimento di tale condizione di ammissibilità non esime però l’Amministrazione dal controllo sostanziale sull’affidabilità dell’impresa, il cui esito negativo deve essere specificamente motivato. Il Tribunale riconosce che la valutazione non può ridursi alla sottrazione degli acquisti dai ricavi, dovendo pesare la natura dei costi e gli investimenti ammortizzabili.

Nel caso concreto, la società superava la soglia di fatturato e di reddito, ma la dichiarazione IVA esponeva acquisti superiori al volume d’affari, con un disavanzo crescente dal 2023 al 2024. Di fronte ai rilievi puntuali del preavviso, la ricorrente non offriva alcuna spiegazione nelle osservazioni endoprocedimentali, limitandosi a ribadire il possesso di fatturato e reddito positivi. Il Collegio ritiene quindi i rilievi dell’Ispettorato né ultronei né irragionevoli, richiamando la giurisprudenza secondo cui la capacità economica deve essere già consolidata e non fondata su mere previsioni (TAR Toscana, II, 30 maggio 2025 n. 961).

Il criterio cronologico è giudicato inconferente: opera solo in caso di accoglibilità parziale dell’istanza, presupposto escluso dall’accertata incapacità economica in termini generali. Quanto alla documentazione, il Collegio ammette l’idoneità dell’asseverazione tardiva a sanare l’istanza per effetto delle sopravvenienze (Cons. Stato, III, 1° giugno 2022 n. 4467). Tuttavia, per il principio di resistenza, la valutazione di incapacità economica resta autonoma ragione sufficiente a sorreggere la revoca. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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