Certificati bianchi, rileva il collaudo e non la data di installazione (Cons. Stato n. 4179 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso al meccanismo dei certificati bianchi, per gli interventi di efficientamento che si inseriscono in un ciclo produttivo complesso il requisito temporale dell’art. 6, comma 2, d.m. 28 dicembre 2012 — che ammette solo i progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione — va verificato alla stregua della data del collaudo prestazionale, e non della data di ultimazione dell’installazione dei macchinari o di avvio delle prove tecniche. Prima del collaudo non si producono risparmi effettivi, significativi e rilevanti sul piano industriale, perché difetta la certezza del regolare funzionamento del nuovo assetto produttivo. Ne consegue che non può essere pretesa dall’istante la prova incontrovertibile della mancata produzione di risparmi anteriormente alla presentazione della PPPM. La valutazione del Gestore sul valore di baseline e sull’addizionalità dell’intervento è espressione di discrezionalità tecnica, ma resta sindacabile quando l’iter motivazionale è apparente, illogico o in contrasto con i dati di fatto.

Il Fatto

La società proponente presenta al Gestore dei servizi energetici, il 29 febbraio 2016, una proposta di progetto e programma di misura per l’efficientamento di uno stabilimento: sostituzione di una linea di stampa a due colori con una linea multicolore di ultima generazione, con abbattimento dei composti organici volatili, e dismissione della linea preesistente presso altro sito. L’installazione dei nuovi macchinari si era conclusa il 1° febbraio 2016; il collaudo prestazionale avviene il 1° giugno 2016.

Il Gestore chiede integrazioni, formula il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e respinge la proposta con due autonome ragioni: la realizzazione dell’intervento sarebbe anteriore alla presentazione della PPPM; la documentazione non consentirebbe di verificare la correttezza del valore di baseline e dunque l’addizionalità. Il TAR Lazio respinge il ricorso. Le società appellano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo. L’art. 6, comma 2, d.m. 28 dicembre 2012 riserva l’accesso ai progetti non ancora pienamente operativi. Per gli interventi complessi, che innestano l’efficientamento in un ampio ciclo produttivo, l’elemento dirimente è il collaudo prestazionale. Solo quando la modificazione del ciclo entra a regime, dopo il collaudo, i risparmi possono concretizzarsi. Le prove tecniche successive all’installazione non sono attività produttiva in senso stretto e possono avere esiti non prevedibili.

Il richiamo è alla guida operativa Enea del 2012, punto 1.4.3.3, che individua la data di prima attivazione in quella in cui i nuovi impianti siano avviati e regolarmente funzionanti: evenienza che segue alla verifica del regolare funzionamento, dunque al collaudo. Poiché i risparmi dipendono dall’intervento nel suo complesso e non dal solo post-combustore, la presentazione della PPPM ventotto giorni dopo la fine dei lavori e molto prima del collaudo integra il requisito. Diventa irrilevante ogni risparmio teorico anteriore: la pretesa di una prova incontrovertibile al riguardo è fuorviante, perché quei risparmi non contano.

Accolto anche il secondo motivo. La discrezionalità tecnica del Gestore non è sindacabile nel merito, ma cade quando la motivazione è apparente e contraddice i dati di fatto. L’istante aveva chiarito, in sede di integrazioni, che il confronto avveniva a parità di servizio reso e che il numero di battute restava costante a produzione invariata. Il Gestore, senza confrontarsi con tale quadro, ha opposto che la baseline sarebbe influenzata dal numero di battute. Il ragionamento è illogico e lacunoso.

Caducate entrambe le rationes decidendi, i motivi terzo e quarto restano assorbiti. Il quinto è respinto: il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni tecniche. Residua il potere-dovere del Gestore di rideterminarsi sull’addizionalità; solo l’inerzia esecutiva apre il giudizio di ottemperanza, unico caso di giurisdizione estesa al merito ex artt. 7, comma 6, e 134 cod. proc. amm. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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