Ottemperanza al decreto Pinto: interessi e divieto di rivalutazione del debito di valuta (TAR Puglia n. 125 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al decreto di condanna emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al titolo esecutivo formatosi per mancata proposizione del ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Il decreto Pinto ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata. Decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, ricorrono i presupposti dell’ottemperanza. Sul debito di valuta maturano gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, ma la rivalutazione è esclusa quando il creditore non provi, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, accoglieva il ricorso della parte ricorrente e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme indicate in atti, oltre le spese, con distrazione in favore del difensore. Il decreto veniva ritualmente notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione e non proponeva ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., lasciando così consolidarsi il giudicato.
La parte ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del titolo e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute, con interessi e rivalutazione. Il Ministero si costituiva in giudizio tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto impugnato ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non essendo stato impugnato in Cassazione nei termini. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Il TAR esamina poi la condizione di procedibilità specifica dell’ottemperanza in materia Pinto. La parte ricorrente ha inviato la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 dell’art. 5-sexies. È decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza che il pagamento sia stato eseguito.
Nel merito, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il TAR esclude invece la rivalutazione. In presenza di un debito di valuta, come nella fattispecie di indennizzo ex lege Pinto, la rivalutazione può essere accordata solo se venga provato, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ., un maggiore danno rispetto a quello coperto dagli interessi. Sul punto il Collegio richiama TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 6163 del 2018 e TAR Campania, Salerno, Sez. I, n. 2545 del 2022; la prova non è stata fornita.
Per l’adempimento viene nominato commissario ad acta il Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Nessun compenso è dovuto al commissario, in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza, con rimborso delle spese vive successive al decreto per il giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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