Revoca del nulla osta senza soccorso istruttorio è illegittima (TAR Toscana n. 1437 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso per carenza dell’asseverazione del professionista è illegittima quando l’Amministrazione non attivi il soccorso istruttorio e non valuti la documentazione integrativa prodotta dall’istante nel corso del procedimento. Il dovere di leale collaborazione e il principio di proporzionalità impongono di richiedere la rettifica delle istanze incomplete prima di adottare un provvedimento negativo. La motivazione postuma, esposta per la prima volta in giudizio, è inammissibile e non può integrare le ragioni del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle pulizie e in quello agricolo presentava, tramite un incaricato di un’associazione di categoria, domande di nulla osta al lavoro subordinato per numerosi cittadini extracomunitari. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilasciava i nulla osta con la procedura semplificata di cui al D.L. n. 73/2022.
Successivamente la Prefettura comunicava l’avvio del procedimento di revoca, rilevando che le istanze erano state presentate da un utente non abilitato dall’associazione di categoria e che difettava l’asseverazione. La società produceva l’asseverazione nel termine procedimentale, ma l’Amministrazione revocava comunque tutti i nulla osta. La società impugnava i provvedimenti davanti al TAR, che accoglieva la domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che i provvedimenti di revoca si fondano esclusivamente sulla presentazione delle istanze da parte di un soggetto non abilitato e sulla conseguente carenza dell’asseverazione. Le ulteriori argomentazioni sulle quote riservate alle associazioni di categoria, introdotte dall’Amministrazione solo con la relazione depositata in giudizio, costituiscono motivazione postuma e sono pertanto inammissibili.
Quanto all’asseverazione, il comma 5 dell’art. 44 D.L. n. 73/2022 esonera dall’onere le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative che hanno sottoscritto il protocollo di intesa con il Ministero del lavoro. La società riteneva di aver presentato la domanda per il tramite di un’associazione di categoria e ometteva quindi l’allegato.
Il Tribunale ritiene dimostrata la buona fede dell’istante. Dai rapporti interni tra la Confederazione e l’incaricato, ricostruiti in altra pronuncia della stessa Sezione, emerge che l’abilitazione era stata di fatto revocata senza che l’associazione disponesse di strumenti di verifica, e che l’incaricato aveva continuato ad affermare la propria legittimazione. La ricorrente non aveva alcuno strumento per contestare o anche solo dubitare della legittimazione professionale del proprio incaricato.
Da qui la conseguenza centrale: accertato l’abusivo inserimento delle istanze e la necessità dell’asseverazione, la P.A. era tenuta a richiedere l’integrazione della domanda mediante il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 L. n. 241/1990, in virtù del principio di leale collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990. La società, appresa la carenza di legittimazione del proprio incaricato, aveva prodotto l’asseverazione in modo regolare e tempestivo: tale produzione integrava legittimamente l’istanza iniziale e avrebbe dovuto essere valutata in sede conclusiva.
La Prefettura, al contrario, ha revocato i nulla osta senza considerare la documentazione integrativa, violando il principio di leale collaborazione, ponendo in essere un’istruttoria incompleta e rendendo una motivazione inidonea a dare conto delle ragioni sottese alla revoca. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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