Revoca nulla osta al lavoro e valutazione capacità economica sopravvenuta (TAR Campania n. 3505 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca dei nulla osta al lavoro stagionale, l’amministrazione è tenuta a valutare gli elementi istruttori sopravvenuti e le deduzioni difensive formulate nel corso del procedimento, anche se non posti a fondamento della domanda iniziale. Il giudizio sulla capacità economica del datore di lavoro non può fondarsi su una ricostruzione parziale dei costi e dei ricavi, omettendo di considerare le spese straordinarie, i premi pubblici ricevuti e i dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali disponibili al momento dell’adozione dell’atto. La mancata considerazione di tali elementi integra eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in violazione dei principi di efficacia dell’azione amministrativa, buona fede e leale cooperazione. Il provvedimento di revoca che reiteri gli assunti originari senza confrontarsi con le allegazioni documentali del privato è pertanto illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola operante nella coltivazione di ortaggi, presentava al Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta domanda di nulla osta al lavoro subordinato stagionale ai sensi del DPCM del 29 dicembre 2022, cosiddetto Decreto Flussi 2023, in favore di numerosi lavoratori extracomunitari. L’amministrazione rilasciava i nulla osta richiesti, in numero di quarantuno.
Successivamente, all’esito di accertamenti d’ufficio, il S.U.I. avviava il procedimento di revoca, motivandolo con l’assenza di assunzioni nel 2021, la mancanza di denunce delle giornate lavorative dal 2023 e l’insufficienza del reddito, calcolato come differenza tra volume d’affari e totale degli acquisti. Il ricorrente presentava deduzioni documentate; ciò nonostante, l’amministrazione adottava il provvedimento di revoca. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Campania, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, segnatamente per omessa valutazione delle deduzioni difensive e fallace ricostruzione della capacità economica aziendale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, richiamando le statuizioni già rese in sede cautelare. Le allegazioni del ricorrente e le evidenze documentali versate in atti valgono a incrinare l’apparato istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato.
Quanto al rilievo sulla mancanza di denunce delle giornate lavorative dal 2023, il Tribunale ritiene persuasiva la ricostruzione del ricorrente: vertendosi in tema di istanze di nulla osta al lavoro agricolo inoltrate e accolte, si era in attesa della definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico, con la conseguente impossibilità di imputare al datore di lavoro la mancata registrazione delle giornate.
Sul versante della asserita insufficienza reddituale, il TAR rileva che l’amministrazione ha trascurato elementi decisivi per la determinazione dei costi e del volume d’affari. In particolare, non ha considerato: le spese straordinarie risultanti dalla dichiarazione IVA 2024, già esistente al momento della revoca, per un importo ulteriore rispetto a quello indicato dall’amministrazione; i premi Agea ricevuti; nonché i dati emergenti dalla dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2023, che ratione temporis avrebbe dovuto essere esaminata in ossequio ai principi di efficacia dell’azione amministrativa, buona fede e leale cooperazione e di massima acquisizione degli interessi al procedimento.
A fronte di tali puntuali allegazioni, l’amministrazione non ha opposto specifiche contestazioni, limitandosi a reiterare gli assunti posti a base dei provvedimenti e ad addurre la mancata estrinsecazione degli elementi istruttori ab origine, con le carenze della domanda iniziale addebitabili all’associazione datoriale che l’aveva presentata nell’interesse del ricorrente. Tale difesa non assume significanza ai sensi dell’art. 64 c.p.a.
Il Collegio ravvisa inoltre la lesione delle guarentigie procedimentali, per l’omessa valutazione delle deduzioni formulate in sede procedimentale, tanto più alla luce della significativa variazione della consistenza reddituale e della complessiva capacità economica dell’azienda, desumibile dagli elementi già chiaramente rappresentati nel corso dell’interlocuzione. Le evidenze documentali superano in definitiva il giudizio negativo e dimostrano una capacità economica sostanzialmente idonea all’assunzione dei lavoratori. Il ricorso è accolto e le determinazioni di revoca annullate, con compensazione delle spese per le peculiari connotazioni della controversia.
Nota della Redazione
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