Revoca del nulla osta per mancata attestazione ANPAL e modello C-STAG (TAR Puglia n. 1531 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la revoca del nulla osta all’ingresso e al lavoro subordinato quando, in sede di controllo della documentazione rispetto a quanto autodichiarato, risulti la mancata allegazione dell’attestazione di avvenuta verifica presso il Centro per l’Impiego competente (A.N.P.A.L.) circa l’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, prescritta dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998. Il potere esercitato in tal caso è vincolato, in applicazione dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022, e dell’art. 22, comma 5-quater, del T.U. n. 286/1998. Resta estranea al perimetro del giudizio la doglianza fondata sull’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, non versandosi in ipotesi di annullamento d’ufficio di provvedimento ampliativo. Il datore di lavoro che abbia impiegato, per errore a sé imputabile, il modello di domanda per lavoro non stagionale in luogo di quello stagionale non può dolersi del conseguente operato dell’amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente presentava il 27 marzo 2023 istanza di nulla osta all’ingresso e al lavoro subordinato in favore di un lavoratore straniero. Lo Sportello Unico per l’immigrazione dell’Ufficio territoriale del Governo di Lecce rilasciava il nulla osta il 12 settembre 2023, per il decorso del termine di legge. In sede di successivo controllo della documentazione rispetto a quanto autodichiarato, la stessa amministrazione adottava il provvedimento di revoca, notificato l’8 maggio 2024, rilevando la mancata allegazione dell’attestazione di avvenuta verifica presso il Centro per l’Impiego competente.
La società e il lavoratore hanno impugnato la revoca davanti al TAR Puglia, deducendo eccesso di potere, illogicità manifesta, violazione del principio di ragionevolezza, degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 e difetto di motivazione, perché il diniego sarebbe stato fondato su formula stereotipata. Hanno chiesto anche l’accertamento del diritto al rilascio del nulla osta. Le amministrazioni intimate si sono costituite chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa di ordine processuale: la domanda di riconoscimento del diritto al rilascio del nulla osta è inammissibile, per l’assenza in capo ai ricorrenti di alcuna posizione di diritto soggettivo. La posizione vantata resta di interesse legittimo, con la conseguenza che il giudizio non può spingersi fino all’accertamento costitutivo invocato.
Nel merito, il TAR rileva che non è stata prodotta l’attestazione di avvenuta verifica presso il Centro per l’Impiego competente (A.N.P.A.L.) dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale con i profili richiesti. Si tratta di documentazione inderogabilmente prescritta dall’art. 22, comma 2, del T.U. n. 286/1998. L’amministrazione ha quindi correttamente applicato l’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022, e l’art. 22, comma 5-quater, del T.U. n. 286/1998: l’elemento ostativo è stato accertato dopo il rilascio del nulla osta, in sede di controllo rispetto alle autodichiarazioni.
Il Collegio esclude la pertinenza dei parametri evocati dai ricorrenti. Non si applica l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, perché non si tratta di annullamento d’ufficio di un provvedimento ampliativo, bensì di revoca fondata sul difetto dei presupposti. Non si applica nemmeno l’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, non essendo in discussione un permesso di soggiorno. Il potere esercitato è, per il TAR, di carattere vincolato.
Quanto alla condotta della ricorrente, la sentenza rimarca che la stessa ammette di avere utilizzato per errore il modello di domanda B-2020, previsto per i lavoratori subordinati non stagionali, in luogo del modello C-STAG necessario per i lavoratori stagionali. L’errore è a essa imputabile, perché materialmente commesso dall’operatore del Patronato dalla medesima incaricato e delegato. Ne segue che l’amministrazione ha accertato l’insussistenza dei requisiti rispetto alla domanda come in concreto presentata, non riferita al lavoro stagionale.
Il TAR aggiunge che le osservazioni procedimentali ex art. 10 della legge n. 241/1990 risultano valutate e disattese, non occorrendo l’analitica confutazione delle argomentazioni in esse contenute. Il ricorso è quindi respinto, con declaratoria di parziale inammissibilità; le spese sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e delle condizioni personali e sociali del lavoratore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.