Danno da ritardo e poteri equitativi del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 6975 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di danno da ritardo conseguente alla illegittima compressione della libera iniziativa economica, la documentazione contabile prodotta dalla parte, anche di raffronto con periodi precedenti, costituisce principio di prova ai sensi dell’art. 2697 c.c. e può essere valutata dal giudice anche in via equitativa. Il potere di liquidazione ai sensi dell’art. 1226 c.c. non è condizionato alla richiesta delle parti e attiene alla determinazione del quantum, non alla delimitazione dei danni risarcibili, costituendo criterio di chiusura del sistema. Il giudice amministrativo può pertanto ordinare all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., di proporre il pagamento della somma liquidata entro un termine. Resta invece escluso il riconoscimento del danno non patrimoniale in assenza di un adeguato principio di prova.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta dal CONI, utilizza percorsi di allenamento e recupero mediante criocabine; i macchinari sono di proprietà di una società, anch’essa ricorrente. Nel marzo 2022 i Carabinieri per la tutela della salute contestano la violazione dell’art. 4 della legge regionale 3 marzo 2003 n. 4 per esercizio di attività sanitaria in carenza di titolo autorizzatorio e dispongono il sequestro amministrativo dei macchinari. La Regione, dopo i chiarimenti forniti dalle parti, archivia la diffida solo il 1° settembre 2022, accertando che gli apparecchi non rientravano nell’elenco dei dispositivi medici.
Le parti chiedono al TAR Lazio il risarcimento del danno da ritardo. Il TAR, esclusa la legittimazione passiva di Roma Capitale, riconosce il ritardo ma respinge il ricorso per mancata prova del quantum, non ritenendo idonea la documentazione prodotta e negando il pregiudizio all’immagine. Propongono appello le stesse parti, qualificando la posizione come interesse oppositivo e deducendo il proprio danno patrimoniale e non patrimoniale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ritiene l’appello in parte fondato. In via preliminare, e sul punto non impugnato, conferma la sussistenza del ritardo: la Regione, nonostante i chiarimenti e le sollecitazioni, ha archiviato la diffida solo il 1° settembre 2022. La pretesa a una archiviazione tempestiva è quindi fondata e, sussistendo l’elemento soggettivo e il nesso di causalità, è plausibile l’effetto negativo sull’attività delle appellanti.
Il punto centrale riguarda il quantum. Il giudice di prime cure aveva escluso la prova del danno patrimoniale. La Corte ritiene tale affermazione contraddetta dall’articolata documentazione contabile, anche di raffronto con periodi precedenti, depositata in primo grado.
La documentazione avrebbe potuto essere considerata principio di prova ex art. 2697 c.c. e valutata anche in via equitativa. Il potere equitativo ex art. 1226 c.c. non è riconducibile alla decisione secondo equità dell’art. 114 c.p.c.: non è condizionato alla richiesta delle parti ed è compreso nei poteri generali del giudice ex art. 115 c.p.c.. Esso attiene alla determinazione della misura del danno, non alla delimitazione dei danni risarcibili.
Il giudice avrebbe potuto procedere alla liquidazione equitativa in relazione alla prova comunque offerta del pregiudizio, al di là della natura fiscale della documentazione, e avrebbe potuto disporre solo taluni criteri rinviando all’Amministrazione la determinazione concreta della somma. Resta invece escluso il danno non patrimoniale, per mancanza di adeguato principio di prova.
In parziale riforma, la Corte individua il periodo del ritardo dal 1° giugno 2022 al 1° settembre 2022 e ordina alla Regione, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., di proporre alle appellanti il pagamento del danno patrimoniale, tenendo conto della differenza con i guadagni del medesimo periodo dell’anno precedente, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese del doppio grado seguono la parziale soccombenza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 114 c.p.c. – Pronuncia secondo equità a richiesta di parte
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove