Preavviso di rigetto dovuto nel diniego di sanatoria edilizia (C.G.A.R.S. n. 585 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è illegittimo quando non sia preceduto dall’avviso di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990. L’obbligo di preavviso di rigetto opera anche nei procedimenti di sanatoria e di condono edilizio, stante la portata generale dell’istituto. A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2020, il secondo periodo dell’art. 21-octies l. n. 241/1990 non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis, con esclusione della cosiddetta sanatoria giudiziale. La presentazione dell’istanza di sanatoria non rende inefficace la pregressa ordinanza di demolizione, ma ne sospende l’efficacia fino alla definizione del procedimento; in caso di rigetto l’ordine riacquista efficacia senza necessità di riadozione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Palermo l’ordinanza di demolizione e quella di sospensione dei lavori emesse dal Comune di Agrigento, nonché, con motivi aggiunti, il provvedimento di diniego della domanda di sanatoria presentata il 30 maggio 2016. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo che la proposizione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 successivamente all’ordinanza di demolizione non incida sulla legittimità del provvedimento repressivo e che la reiezione della sanatoria, in virtù della natura vincolata dell’accertamento, non debba essere preceduta dalla comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha distinto la sospensione dell’efficacia dalla caducazione dell’ordine di demolizione. Quanto ai primi due motivi, l’ordine non si riferisce ai manufatti al piano terra per i quali era stato chiesto il condono, ma alle opere in sopraelevazione oggetto dell’istanza di sanatoria. La presentazione di quest’ultima non rende inefficace la pregressa ordinanza, ma ne determina una mera sospensione; in caso di rigetto l’ordine riacquista efficacia senza necessità di riadozione. La Corte richiama sul punto Consiglio di Stato Sez. VI n. 9148 del 23 ottobre 2023 e Consiglio di Stato n. 5632 del 25 settembre 2020.
Il terzo motivo è stato accolto. I giudici di appello hanno affermato che il preavviso di rigetto, per la sua portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria edilizia. Il diniego non preceduto dall’avviso art. 10-bis è illegittimo, perché preclude al privato la piena partecipazione e l’apporto collaborativo. Richiamate Consiglio di Stato n. 105/2024, n. 3672/2023 e n. 8043/2022, la Corte ha precisato che il privato deve indicare gli elementi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento.
Il Collegio ha respinto la tesi del Comune sulla natura vincolata della valutazione. Ha richiamato il secondo periodo dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, ove si esclude espressamente che la regola della non annullabilità si applichi al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis. L’inciso, introdotto dal d.l. n. 76/2020, esclude la cosiddetta sanatoria giudiziale (richiamata Cons. St. n. 6743/2021). Ha inoltre valorizzato il disegno di un’amministrazione trasparente e leale (richiamata Cons. St. n. 7529/2021).
Nel caso concreto, essendo il diniego plurimotivato, la partecipazione avrebbe potuto aprire un dialogo e chiarire taluni aspetti. L’appello è stato quindi accolto limitatamente al vizio procedurale; in riforma della sentenza appellata è stato accolto il ricorso per motivi aggiunti e dichiarata l’illegittimità del diniego prot. n. 77529 del 4 ottobre 2016. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Nota della Redazione
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