Appello inammissibile se non censura la statuizione di inammissibilità della sentenza (Cons. Stato n. 47 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’appello che si limiti a riproporre i motivi del ricorso introduttivo senza formulare alcuna censura avverso la statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado e avverso la relativa ratio decidendi. Su tale statuizione, unica giuridicamente rilevante, si forma il giudicato, con la conseguenza che le argomentazioni di merito svolte dal giudice ad abundantiam restano puramente ipotetiche e non sono sindacabili. Il motivo di impugnazione consiste nella critica della decisione gravata e non può prescindere dalle motivazioni che la sorreggono: la loro mancata considerazione determina la genericità del motivo e la sua inammissibilità ai sensi dell’art. 101 c.p.a.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha respinto le sue istanze di condono edilizio relative ad ampliamenti e modifiche interne di un immobile, contestando anche il verbale di sopralluogo, gli atti istruttori e la perimetrazione dell’Autorità di Bacino. Il TAR, con sentenza n. 5586 del 2022, ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa impugnazione di alcune specifiche motivazioni del provvedimento, esaminando poi i motivi ad abundantiam e ritenendoli in parte inammissibili e in parte infondati.

L’originario ricorrente ha proposto appello, deducendo l’erroneità della sentenza sui singoli motivi di ricorso. In data 11.11.2025 ha formulato istanza di rinvio per impugnare con motivi aggiunti una Relazione dell’Ufficio Condono depositata dal Comune in data 06.10.2025.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto l’istanza di rinvio. In appello i motivi aggiunti non possono essere formulati avverso nuovi atti adottati dall’Amministrazione resistente, ma solo avverso gli atti già impugnati in primo grado, come si desume dall’art. 104, ultimo comma, c.p.a., che circoscrive espressamente l’ambito applicativo dell’istituto. L’istanza è pertanto respinta.

Nel merito, l’appello è inammissibile. L’appellante si limita a riproporre i motivi del ricorso introduttivo senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato i motivi solo per completezza ma ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non riferito a tutte le motivazioni del provvedimento. Nessuna censura è stata formulata avverso tale statuizione, confermata nel dispositivo, e avverso la ragione su cui si fonda: statuizione che risulta perciò passata in giudicato.

La Corte richiama Cass. civ. n. 29529 del 2022: quando il giudice, rilevata l’inammissibilità del ricorso e privato della potestas iudicandi, esamina comunque il merito, tali argomentazioni restano ipotetiche e virtuali; è quindi inammissibile l’appello che pretenda un sindacato sulla motivazione di merito svolta ad abundantiam senza censurare la statuizione di inammissibilità, sulla quale si è formato il giudicato.

Il motivo di impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione gravata. La mancata considerazione delle motivazioni poste a base del provvedimento comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo (Cass. civ. n. 9059 del 2025) o la sua genericità per a-specificità, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 101 c.p.a., che prescrive specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.

È inoltre inammissibile per carenza di interesse l’appello avverso l’obiter dictum, che non ha portata dispositiva (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4790 del 2025). L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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