Revoca del nulla osta travolge l’acquisizione al patrimonio comunale (Cons. Stato n. 8410 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno, per effetto di giudicato, degli atti che costituiscono il presupposto del titolo edilizio e dell’ordine di demolizione travolge anche il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. L’acquisizione sanzionatoria presuppone la perdurante validità dell’ingiunzione demolitoria e non può essere sorretta da un titolo caducato. L’annullamento giurisdizionale del nulla osta ministeriale e della concessione edilizia priva quindi di fondamento l’accertamento di inottemperanza e la conseguente acquisizione. Il vizio derivato opera in forza dell’effetto di giudicato formatosi sugli atti presupposti, con assorbimento delle ulteriori censure.
Il Fatto
L’appellante agisce nella qualità di titolare di un fondo sul quale una comodataria aveva ottenuto una concessione edilizia per un fabbricato ad uso agricolo. Nel 1993 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali annullava il nulla osta sindacale, parte integrante della concessione; di seguito l’amministrazione notificava un’ordinanza di demolizione relativa all’intero corpo di fabbrica. Rilevata l’inottemperanza, il Comune disponeva l’acquisizione al patrimonio comunale del fabbricato, delle unità immobiliari e dell’area di sedime.
L’appellante impugnava tale provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo la discrasia tra la superficie ingiunta nel 1993 e quella acquisita, la propria estraneità agli abusi, il difetto di istruttoria sull’area acquisenda e la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990. Il TAR rigettava il ricorso e compensava le spese. Propone appello l’interessato, chiedendo la riforma della sentenza e l’annullamento dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta la questione sotto un profilo preliminare e assorbente: la sopravvenuta sentenza con cui il TAR Campania ha accolto il ricorso proposto nel 1993 avverso il decreto ministeriale di annullamento del nulla osta e l’ordinanza sindacale di sospensione dei lavori e della concessione edilizia.
Il giudice di prime cure aveva ritenuto che i pretesi vizi del nulla osta sindacale non potessero incidere sul diritto ad ottenere il rilascio della concessione in area non vincolata, annullando gli atti per violazione dell’art. 82, comma 9, d.P.R. n. 616/1977 e per difetto di motivazione, con invalidità derivata dell’ordinanza sindacale.
La Corte trae la conseguenza decisiva: essendo intervenuto l’annullamento degli atti presupposti con efficacia di giudicato, risultano venuti meno i titoli sui quali si fondava l’intera sequenza procedimentale, dall’ingiunzione demolitoria fino all’acquisizione al patrimonio comunale.
L’appello è quindi accolto sotto tale assorbente profilo dell’assenza dei presupposti degli atti impugnati. In riforma della sentenza, viene accolto il ricorso di primo grado; le ulteriori censure, relative alla discrasia di superfici, all’estensione dell’area acquisenda e alla responsabilità del proprietario, restano assorbite. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della sopravvenienza dell’annullamento.
Nota della Redazione
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