Revocazione per errore di fatto esclusa se il giudice ha esaminato gli atti asseritamente non percepiti (Cons. Stato n. 8620 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. la decisione che abbia esaminato e richiamato gli atti asseritamente non percepiti, perché l’errata interpretazione del loro contenuto costituisce valutazione, non abbaglio dei sensi. L’omessa percezione rileva solo quando il giudice non abbia avuto materialmente cognizione dell’atto, non quando lo abbia letto e ne abbia tratto conseguenze difformi dalle attese della parte. Il vizio non può essere invocato per sottoporre al giudice della revocazione l’intero thema probandum et decidendum e ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. La revocazione resta rimedio a fattispecie tassative e non si converte in ulteriore grado di merito.

Il Fatto

Il comune ricorrente chiede la revocazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato, in sede di appello, aveva riformato la decisione del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, favorevole all’amministrazione. La vicenda riguarda un complesso edilizio destinato a piscine e giochi d’acqua, realizzato sulla base di una serie di titoli abilitativi che il responsabile del settore tecnico-urbanistico aveva annullato in autotutela nel 2012, con contestuale parere negativo sulla domanda di condono edilizio e ordine di demolizione.

Il Comune deduce due motivi rescindenti. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in una svista percettiva del materiale istruttorio, omettendo di considerare la comunicazione di avvio del procedimento e la relazione ricognitiva che documentava le illegittimità riscontrate. L’errore avrebbe inficiato i paragrafi in cui la sentenza aveva accolto il primo e il secondo motivo di appello, relativi alla mancata comunicazione di avvio e alla violazione dei presupposti dell’autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla delimitazione dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 106 cod. proc. amm.: la revocazione presuppone che il giudice non abbia percepito un fatto decisivo risultante dagli atti, e non che lo abbia percepito e valutato in modo diverso da quanto ritenuto dalla parte.

La sentenza impugnata risulta aver preso in esame sia la comunicazione di avvio del procedimento sia la relazione ricognitiva posta a base dell’autotutela, della quale viene riportata parte del contenuto. Il giudice dell’appello ha quindi scrutinato quegli atti e ne ha tratto le proprie conclusioni. Ciò esclude in radice la configurabilità dell’errore di fatto, poiché difetta la materiale omissione di percezione che sola giustifica la rescissione.

Il Collegio ribadisce che l’omessa percezione non può identificarsi con l’asserita errata interpretazione degli atti, che risultano invece perfettamente conosciuti nella loro materialità. Il ricorrente, in realtà, chiede una rinnovazione del giudizio di merito sulle difformità edilizie, sulle rappresentazioni dei luoghi e sulle dichiarazioni rese, tutte emergenze che la sentenza impugnata aveva considerato, illustrando il quadro di diffusa illegalità edilizia e urbanistica nel quale la società ha operato.

Né la revocazione può servire a sollecitare la rivalutazione dell’intero thema probandum et decidendum: il rimedio è di stretta interpretazione e non si trasforma in un ulteriore grado di cognizione. Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con compensazione integrale delle spese in ragione della novità e complessità delle questioni, e con il contributo unificato posto a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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