Annullamento degli atti presupposti e sorte dell’appello nel prelievo lattiero (Cons. Stato n. 1713 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento definitivo degli atti di imputazione del prelievo supplementare sul latte, disposto per contrasto con il diritto europeo in giudizi instaurati dal produttore nei confronti dell’amministrazione, priva di interesse l’appello proposto avverso la sentenza che abbia respinto l’impugnazione della cartella di pagamento fondata su quegli atti presupposti. L’appello è inammissibile per originario difetto di interesse quando il giudicato di annullamento si è formato prima della notifica del ricorso in appello; è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il giudicato si è presumibilmente formato dopo tale notifica, in mancanza di prova della notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di rideterminare le somme dovute secondo i criteri della disciplina europea.
Il Fatto
Una società agricola impugnava la cartella di pagamento notificata nel settembre 2021, con cui le veniva richiesto il pagamento di oltre un milione e quattrocentomila euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione, per le campagne lattiere dal 2000-2001 al 2008-2009. Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglieva parzialmente il ricorso per le annate fino al 2007-2008, in ragione del contrasto con il diritto europeo come interpretato dalla Corte di Giustizia, e lo respingeva integralmente per l’annata 2008-2009.
La sentenza era appellata con separati atti sia dalle amministrazioni sia dalla società. Con sentenza non definitiva n. 6687 del 28 luglio 2025 la Sezione Sesta riuniva gli appelli, respingeva quello della società e disponeva la prosecuzione del giudizio sull’appello delle amministrazioni, ordinando l’acquisto delle intimazioni di pagamento relative ai giudizi definiti con le sentenze del Consiglio di Stato del 2022 e del 2023 e con la sentenza del Tar Lazio del 2023, nonché una relazione riepilogativa dell’Agea.
La Motivazione della Corte
La documentazione acquisita dimostra che le imputazioni di prelievo relative alle annate 2000-2001, 2005-2006, 2006-2007 e 2007-2008, atti presupposti della cartella impugnata, sono già state annullate con sentenze passate in giudicato in giudizi instaurati dal produttore nei confronti dell’Agea, tutte per contrasto con il diritto europeo: la sentenza n. 3597 del 9 maggio 2022 e la sentenza n. 973 del 27 gennaio 2023 del Consiglio di Stato, la sentenza del Tar Lazio n. 10933 del 30 giugno 2023 e la sentenza del Tar Lazio n. 13387 del 22 agosto 2023.
Da qui la conseguenza processuale. L’annullamento definitivo degli atti presupposti priva di interesse l’appello delle amministrazioni, perché l’Agea resta comunque tenuta a rideterminare le somme dovute in conformità ai criteri della disciplina europea, come stabilito dalle sentenze di annullamento che hanno accolto un motivo di illegittimità analogo a quello recepito dalla sentenza appellata.
Il collegio respinge la tesi delle amministrazioni secondo cui i giudicati di annullamento relativi alle annualità 2005-2006 e 2006-2007 avrebbero comportato l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse. In primo luogo, non risulta in atti che la sentenza del Consiglio di Stato n. 973 del 2023 fosse stata notificata ai fini del decorso del termine breve: alla data della pronuncia di primo grado, il 30 maggio 2023, era ancora pendente il termine semestrale di revocazione ordinaria previsto dall’art. 92, comma 3, c.p.a., con la conseguenza che la società conservava l’interesse alla decisione anche per i vizi propri della cartella.
In secondo luogo, e in via assorbente, permaneva in capo alla società un interesse alla rimozione giuridica della cartella, non essendo questa ancora stata oggetto di discarico da parte dell’amministrazione, circostanza non contestata.
L’appello è pertanto dichiarato inammissibile per originario difetto di interesse quanto alle annate 2005-2006 e 2006-2007, per le quali i giudicati di annullamento si sono formati prima della notifica del ricorso in appello, e improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quanto alle annate 2000-2001 e 2007-2008, per le quali i giudicati si sono presumibilmente formati dopo tale notifica. La complessità della controversia, connessa alla pluralità di giudizi tra le stesse parti, giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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