Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2456 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme di denaro costituisce fonte vincolante per l’Amministrazione solo quanto all’an debeatur e alla complessiva pretesa accertata, mentre l’esatta determinazione del capitale residuo e degli interessi resta affidata ai parametri del titolo e della legge. Il creditore non può imporre all’Amministrazione i propri conteggi, che non sono definitivamente vincolanti. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’inerzia dell’Ente integra inottemperanza e legittima l’accoglimento del ricorso, con assegnazione di un termine per adempiere e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il commissario, investito dal creditore, determina definitivamente l’importo dovuto e adotta gli atti necessari all’esecuzione, senza diritto a compenso quando l’attività rientri nei compiti istituzionali.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 3.500,00, oltre spese legali distratte a favore dei difensori antistatari. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata il 29.06.2023.

L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo di ordinare al Ministero il pagamento della somma, di nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e di condannare l’Ente alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa tuttavia che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto. La sua funzione è consentire il soddisfacimento di quel diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per il capitale residuo e per gli interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di denaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso va dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli ulteriori accessori di legge, degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Il Collegio richiama sul punto il precedente del T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290.

Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie presso il Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, anche attraverso un funzionario delegato. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, con distrazione a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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