Revoca della patente e riabilitazione: il diniego del nulla-osta va riesaminato (TAR Puglia n. 452 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio di una nuova patente dopo la revoca, il prefetto non può fondare il diniego del nulla-osta sul solo rilievo del mancato conseguimento della riabilitazione. Decorso un triennio dalla revoca, l’art. 120, terzo comma, cod. strada opera come norma abilitante e non solo preclusiva: l’amministrazione è tenuta a una valutazione discrezionale del caso concreto, ad esito libero. Il requisito riabilitativo previsto dal primo periodo del primo comma della stessa disposizione non costituisce, in difetto, condizione ostativa al rilascio in via discrezionale. Il giudizio di legittimità si arresta quando la pretesa sostanziale risulti pienamente soddisfatta nelle more del processo: il ricorso diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con cui l’U.T.G. – Prefettura di Lecce aveva confermato il diniego del nulla-osta per l’ottenimento del nuovo documento di guida. A fondamento del diniego l’amministrazione richiamava la revoca del precedente documento, adottata ai sensi dell’art. 120 cod. strada a seguito dell’applicazione di una misura di prevenzione, ritenuta soltanto cessata e non anche seguita dalla riabilitazione ex art. 70 d.lgs. n. 159/2011. Impugnava anche il precedente diniego.

Con ordinanza cautelare n. 253/2023 la Sezione accoglieva l’istanza di sospensione, rilevando la non conformità del provvedimento ai principi espressi dal Consiglio di Stato in tema di non necessarietà della riabilitazione. In ottemperanza a quella pronuncia la Prefettura rilasciava il nulla-osta e il ricorrente conseguiva la patente, poi scaduta e oggetto di richiesta di rinnovo con rilascio di permesso provvisorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la questione in termini di sopravvenienza. Il nucleo del giudizio cautelare era la necessità o meno della riabilitazione penale ai fini del rilascio di una nuova patente dopo la revoca: la Sezione, con la sentenza n. 607/2023, aveva aderito all’orientamento della Sezione III del Consiglio di Stato, che aveva letto il terzo comma dell’art. 120 cod. strada come norma abilitante, capace di fondare una valutazione discrezionale una volta decorso il triennio dalla revoca.

Su questa base il provvedimento prefettizio risultava non conforme, perché aveva negato il nulla-osta per il solo mancato conseguimento della riabilitazione, anziché procedere a un esame discrezionale della posizione ad esito libero. La sospensione cautelare esauriva così la propria funzione, imponendo all’amministrazione di riesaminare l’istanza.

La fase di merito registra il venire meno dell’interesse. La Prefettura, in ottemperanza alla pronuncia giurisdizionale, ha rilasciato il nulla-osta e il ricorrente ha conseguito il documento di guida, conseguendo il bene della vita richiesto. La pretesa sostanziale è stata pienamente soddisfatta nelle more del processo.

Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, ravvisa i presupposti per la compensazione integrale: il ravvedimento dell’amministrazione, il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale sulla questione di diritto e l’impossibilità di ordinare la rivalsa a carico dello Stato, amministrazione resistente. Il difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, viene liquidato in complessivi € 1.000,00 oltre accessori, con pagamento posto a carico dell’Erario ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002. La Segreteria è incaricata dell’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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