Accesso agli atti e dati in banca dati: sono documento amministrativo (TAR Campania n. 5604 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I dati raccolti in una banca dati non sono esclusi dall’ambito di applicazione del diritto di accesso, poiché la modalità informatica di archiviazione e organizzazione altro non è che l’odierna forma degli archivi cartacei. I dati archiviati in una banca dati, come quelli già ottenuti dall’elaborazione degli stessi da parte dell’amministrazione, costituiscono documento amministrativo accessibile ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, in quanto detenuti dall’amministrazione nell’esercizio della propria attività. L’istanza che mira a estrarre dal sistema informativo il numero e la tipologia delle prestazioni rese da un candidato non è preordinata a un controllo generalizzato sull’attività amministrativa, ma è strumentale alla tutela di un interesse individuale e ha carattere difensivo. Sussiste l’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dalla norma quando la documentazione serve a verificare la veridicità dei dati contenuti nelle attestazioni prodotte in una selezione pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente medico, ha partecipato a un avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore di una struttura complessa di neuroradiologia presso un’azienda sanitaria. All’esito della procedura è risultato vincitore il controinteressato, con un punteggio superiore a quello del ricorrente. A corredo della domanda il vincitore aveva prodotto due attestazioni, rilasciate da un professore universitario e sottoscritte anche dal direttore sanitario, relative all’attività svolta presso un’azienda ospedaliera universitaria.
Il ricorrente ha chiesto all’amministrazione il rilascio della documentazione estrapolata dal sistema informativo aziendale, relativa a ogni tipologia di intervento e al loro numero riferiti al candidato. Dopo una parziale risposta consistita nella trasmissione di un prospetto di casistica, varie diffide e una nota interlocutoria, l’amministrazione ha respinto l’istanza. Il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento del diniego e per l’accertamento del proprio diritto all’accesso ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla definizione normativa dell’art. 22, comma primo, della legge n. 241/1990, che configura il diritto di accesso come diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, subordinandolo a un interesse diretto, concreto e attuale. Su questo piano il Tribunale rileva che il ricorrente ha prospettato un interesse attuale e personale, la cui tutela richiede l’ostensione degli atti rimasti inevasi.
Il carattere difensivo dell’accesso discende dalla necessità di verificare l’attività effettivamente svolta dal candidato e la veridicità dei dati contenuti nelle attestazioni prodotte, nell’ambito del giudizio instaurato davanti al giudice civile.
Il nucleo del provvedimento impugnato risiede nella tesi dell’amministrazione secondo cui l’istanza mirerebbe ad acquisire notizie presupponenti un’attività di elaborazione dati, con conseguente esclusione delle informazioni contenute in banche dati dalla nozione di documento amministrativo. Il Collegio respinge questa impostazione: la raccolta in una banca dati è semplice modalità di archiviazione e organizzazione, che ha sostituito gli archivi cartacei, rispetto ai quali non si è mai dubitato della possibilità di accesso mediante estrazione del documento. I dati già ottenuti dall’elaborazione da parte dell’amministrazione costituiscono perciò documento amministrativo accessibile.
Il Tribunale esclude anche la diversa lettura del diniego, secondo cui l’istanza sarebbe volta a ottenere la spiegazione di una valutazione già effettuata. La richiesta non concerne la motivazione del giudizio della commissione, ma solo il numero e la tipologia delle prestazioni eseguite dal candidato come primo o secondo operatore. L’accesso non è quindi preordinato a un controllo generalizzato sull’attività amministrativa, ma alla tutela di un interesse individuale.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Collegio annulla il diniego e condanna l’amministrazione all’ostensione di tutti i documenti richiesti con l’istanza, relativamente alle prestazioni effettuate dal candidato e prodotte nella selezione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in ragione della metà a carico di ciascuna delle parti resistenti, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
Nota della Redazione
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