Revoca del PAUR e sopravvenuti motivi di interesse pubblico ambientale (TAR Puglia n. 50 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del provvedimento autorizzatorio unico regionale non richiede la preventiva indizione di una nuova conferenza di servizi, poiché l’art. 14-quater, comma 2, legge n. 241/1990 configura la riconvocazione come mera facoltà dell’amministrazione procedente. L’esercizio del potere di cui all’art. 21-quinquies legge n. 241/1990 è legittimo anche in presenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico fondati sulla rivalutazione postuma di un dato fattuale già esistente ma non emerso nell’istruttoria, purché la lacuna sia ascrivibile all’autoresponsabilità del privato e degli enti coinvolti. La vicinanza di abitazioni stabilmente abitate agli impianti di trattamento di rifiuti speciali costituisce criterio di incompatibilità localizzativa, in applicazione del principio di precauzione, anche in assenza di una distanza minima normativamente fissata. Il legittimo esercizio della revoca attribuisce al destinatario il solo diritto all’indennizzo, non al risarcimento del danno.
Il Fatto
La società ricorrente otteneva dalla Provincia di Foggia, con determinazione dirigenziale n. 170 dell’8 febbraio 2024, il PAUR per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi nel territorio del Comune di Apricena. Il rilascio seguiva una conferenza di servizi nel corso della quale numerosi enti esprimevano parere favorevole.
Dopo l’istanza di revoca avanzata dal Sindaco del Comune di Apricena, la Provincia avviava il procedimento di autotutela, acquisiva i pareri di ASL Foggia, ARPA Puglia e del Comune, e con determinazione n. 572 del 10 aprile 2024 revocava il PAUR per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La società impugnava la revoca e i pareri endoprocedimentali, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. L’impugnazione dei pareri endoprocedimentali unitamente al provvedimento finale è corretta, poiché gli eventuali vizi dei pareri ridondano sulla validità dell’atto conclusivo. Quanto alla posizione della controinteressata, si nega la qualità di controinteressato a chi non riceve un vantaggio diretto e immediato dal provvedimento né è nominativamente indicato in esso. È invece inammissibile l’intervento del comitato, costituitosi in data successiva al rilascio del PAUR e in funzione meramente strumentale all’intervento in giudizio.
Sul primo motivo, il Tribunale esclude la violazione del principio del contrarius actus. L’art. 14-quater, comma 2, legge n. 241/1990 attribuisce alle amministrazioni la sola facoltà di sollecitare una nuova conferenza, senza imporre all’amministrazione procedente alcun obbligo. Il coinvolgimento documentale degli enti ha comunque consentito una ponderazione paritaria degli interessi, anche in considerazione del potere di ciascuno di condizionare l’esito del procedimento.
Quanto al difetto di motivazione, il Collegio richiama l’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990: le ragioni della decisione possono risultare da atti richiamati e resi disponibili. I pareri acquisiti in autotutela evidenziano che l’impianto rientra tra le industrie insalubri che l’art. 216 R.D. n. 1265/1934 impone di tenere distanti dalle abitazioni. Non si configura violazione dei principi di buona fede, poiché i pareri favorevoli iniziali dipendevano dalla documentazione lacunosa offerta dalla ricorrente.
Sul terzo motivo, la Corte ammette la revoca anche in assenza di un imprevedibile mutamento della situazione di fatto, valorizzando la rivalutazione postuma dei sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Il PAUR è di competenza esclusiva della Provincia, la quale ha fatto affidamento sulla documentazione progettuale. Il principio di autoresponsabilità impone al privato di rendere informazioni complete e consente all’amministrazione di considerare in autotutela gli elementi taciuti.
Il Collegio ritiene irrilevante l’assenza di una distanza minima nel vigente piano regionale: la D.G.R. n. 673/2022 e la D.G.R. n. 1169/2022 valorizzano la distanza delle case sparse stabilmente abitate, imponendo una valutazione caso per caso alla luce del principio di precauzione di cui all’art. 191 TFUE. La destinazione industriale dell’area non opera come criterio preferenziale assoluto, dovendo l’amministrazione considerare le caratteristiche del territorio ai sensi dell’art. 196, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. La domanda risarcitoria è respinta, spettando in caso di revoca legittima il solo indennizzo.
Nota della Redazione
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