Revoca permesso lungo periodo e preavviso rigetto nei procedimenti d’ufficio (TAR Emilia-Romagna n. 1622 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 opera esclusivamente nei procedimenti ad istanza di parte e non è dovuto nel procedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottato d’ufficio dall’autorità di pubblica sicurezza, restando distinta la fase della comunicazione di avvio ex art. 7 l. n. 241/1990. La revoca del titolo, ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. n. 286/1998, non può fondarsi sul solo dato delle condanne penali, ma richiede un giudizio di pericolosità sociale che tenga conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, sì da escludere ogni automatismo. Il sindacato del giudice amministrativo resta però nei limiti dell’illogicità e dell’irragionevolezza, e la valutazione di prevalenza delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica sull’inserimento costituisce espressione di discrezionalità non sindacabile nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero presente in Italia dall’età di tredici anni e titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato, ha impugnato il decreto con cui il Questore gli ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il provvedimento richiama due condanne per reati in materia di stupefacenti, la seconda delle quali con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, e valorizza la mancanza di attività lavorativa attuale.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto e il travisamento dei fatti, lamentando l’automatismo del provvedimento e l’omessa considerazione della situazione familiare e lavorativa. La domanda cautelare era stata respinta per difetto di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo rilevando che il provvedimento dà atto della comunicazione di avvio del procedimento e della valutazione delle memorie difensive. Il preavviso di rigetto, argomenta il Tribunale, riguarda i soli procedimenti ad istanza di parte: la revoca in esame è adottata d’ufficio, senza alcuna istanza dell’interessato, donde l’inapplicabilità dell’art. 10-bis. Il richiamo è al precedente del Cons. Stato, Sez. VI, n. 2203 del 2019, che distingue la comunicazione ex art. 7 dal preavviso ex art. 10-bis.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale muove dall’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, che collega la revoca alla mancanza delle condizioni di rilascio, e dal comma 4, che vieta il rilascio agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico, imponendo di valutare anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Ne deriva il divieto di automatismo tra condanne e revoca, con pieno apprezzamento della complessiva personalità dell’interessato.

Il Collegio richiama quindi l’indirizzo del Cons. Stato, Sez. III, n. 7401 del 2022, che postula una motivazione articolata su più elementi. Verifica poi che la Questura abbia considerato le condanne, le modalità di commissione, l’entità delle pene e il lungo soggiorno, traendone un giudizio di pericolosità sociale non illogico.

L’inserimento lavorativo e familiare è stato oggetto di valutazione, ma ritenuto recessivo rispetto alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il Tribunale osserva che l’inserimento non ha impedito reiterate violazioni, segno di disinteresse per le regole di convivenza. Richiama, per trasposizione, il proprio precedente TAR Emilia-Romagna, Sez. I, n. 1463 del 2026, e altre decisioni conformi.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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