Impugnazione del PUC e copianificazione regionale: inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Regione (TAR Sardegna n. 443 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di pianificazione urbanistica conforme al Piano paesaggistico regionale, all’esito della verifica di coerenza regionale, ha natura di atto complesso di tipo diseguale, alla cui formazione concorrono la volontà del Comune e quella della Regione, quale amministrazione co-emanante. Ne consegue che il ricorso che impugna le norme tecniche di attuazione del PUC deve essere notificato, a pena di inammissibilità, anche alla Regione, la quale è parte principale ed essenziale del giudizio e non semplice controinteressata suscettibile di integrazione del contraddittorio. La notifica tardiva, effettuata in corso di causa, non sana il vizio.
Il Fatto
Una società operante nel settore energetico ha presentato allo sportello unico un’istanza per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in zona agricola. Il procedimento, svolto in modalità asincrona, si è concluso con un diniego fondato sul parere negativo dell’ufficio tecnico comunale, che richiamava il divieto previsto dalle norme tecniche di attuazione del PUC, e sul parere contrario della Soprintendenza, espressa per la prossimità dell’area a siti archeologici.
La società ha impugnato il provvedimento di diniego e gli atti presupposti, deducendo la formazione del silenzio-assenso per il decorso dei termini, la nullità della norma del PUC per contrasto con la disciplina statale in materia di fonti rinnovabili e l’incompetenza del Comune a valutare l’idoneità dell’area.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività della memoria di replica, applicando il rito abbreviato introdotto dal D.Lgs. n. 178/2025 alle controversie relative a progetti di impianti da fonti rinnovabili, trattandosi di norma processuale soggetta al principio tempus regit actum.
Il Collegio ha, quindi, accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Regione. L’impugnazione dell’art. 16 delle NTA del PUC, che costituisce il fondamento del diniego, imponeva la notifica alla Regione Sardegna in quanto il PUC è stato adeguato al Piano paesaggistico regionale con verifica di coerenza perfezionata con determina regionale. La giurisprudenza citata qualifica la Regione come amministrazione co-emanante del piano, parte essenziale del giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio.
Il TAR ha precisato che la notifica tardiva effettuata in corso di causa non sana il vizio, non potendo configurarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte principale. Ha, inoltre, evidenziato che il merito del ricorso sarebbe comunque infondato: il parere comunale non era tardivo, essendo stato il termine sospeso dalla richiesta di integrazioni documentali, e la norma del PUC non prevede un divieto assoluto, ma una regolamentazione dell’installazione degli impianti.
Quanto al parere della Soprintendenza, il Collegio ha rilevato che lo stesso costituisce parte dell’istruttoria e che l’area, pur non soggetta a vincoli diretti, ricade nell’areale di tutela di beni archeologici, risultando pertanto non idonea ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021. Il diniego è, quindi, frutto di una valutazione concreta delle caratteristiche dell’area e non di un divieto aprioristico.
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Nota della Redazione
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