Esecuzione del giudicato sulla carta del docente e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 327 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di carta elettronica del docente, formatosi il giudicato che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo nominale, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. quando la sentenza sia stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione e sia infruttuosamente decorso il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione integra l’inottemperanza e giustifica la nomina sin d’ora del Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega e compenso compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. La serialità della controversia e l’assenza di difficoltà interpretative giustificano la riduzione delle spese e la loro distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza a quattro sentenze del giudice del lavoro che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a versare loro, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, importi nominali tra euro 1.000,00 e euro 2.000,00. I titoli erano passati in giudicato ed erano stati notificati all’Amministrazione, che non vi aveva dato esecuzione.
Il Ministero si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause, riunite per connessione, sono state trattenute in decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato in via preliminare i presupposti del rito, rilevando che la sentenza azionata era stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificata mediante posta elettronica certificata al domicilio reale dell’Amministrazione soccombente. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Poiché non risultava contestata l’omessa ottemperanza, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione ai titoli entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario e ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. La parte ricorrente è onerata di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali di un dipendente pubblico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, secondo la Tabella n. 21 del d.m. n. 55/2014, soggetta a dimidiazione e ridotta in ragione della serialità della controversia e dell’assenza di difficoltà interpretative. Il Collegio ha altresì dato atto della difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale, legata all’esiguo numero di addetti incaricati del caricamento degli importi sulle carte docenti. Si provvede alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, oltre refusione del contributo unificato.
Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi, il Tribunale ha mandato alla Segreteria di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale