Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 311 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta il passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario e la sua notificazione in forma esecutiva, nonché il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, quale condizione di ammissibilità della domanda. L’inadempimento dell’amministrazione debitrice, che pure abbia avviato il procedimento esecutivo, legittima l’ordine di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. La prospettata pendenza di una trattativa sindacale e la carenza di stanziamenti costituiscono mere difficoltà di fatto, inidonee a giustificare il ritardo nell’esecuzione. Per il caso di ulteriore inadempimento va nominato commissario ad acta il dirigente generale competente per materia, con facoltà di delega e senza diritto a compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ottiene dal Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, una sentenza che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere le differenze retributive a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi e rivalutazione, nonché a regolarizzare la posizione contributiva e a riliquidare il TFR.

La sentenza passa in giudicato ed è notificata in forma esecutiva. Poiché l’amministrazione non provvede al pagamento, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Abruzzo. Il Ministero non contesta il debito e deposita documentazione sull’avvio del procedimento esecutivo, rappresentando che la liquidazione è subordinata alla conclusione di una trattativa sindacale, allo stanziamento delle somme e all’approntamento delle piattaforme informatiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti del rito. La sentenza da eseguire è passata in giudicato, come attestato dal certificato di cancelleria, è stata notificata in forma esecutiva e il ricorso è stato notificato all’amministrazione resistente. Sussistono dunque tutti i requisiti per l’accoglimento.

Quanto al termine dilatorio, il TAR rileva che è decorso quello previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, condizione ulteriore di ammissibilità della domanda di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Nel merito, la difesa erariale non oppone alcuna contestazione sostanziale. L’amministrazione si limita a rappresentare lo stato interlocutorio del procedimento, condizionato dalla trattativa sindacale e dalla mancanza di copertura finanziaria. Il TAR non riconosce a tali circostanze alcuna efficacia giustificativa: la carenza di stanziamenti e l’incompletezza delle procedure interne attengono all’organizzazione amministrativa e non possono paralizzare l’esecuzione del giudicato.

Pertanto il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, provvedendo alla liquidazione e al pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento nomina commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, il quale provvederà in via sostitutiva entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inutile decorso del primo termine, a cura della ricorrente.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione ai difensori antistatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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