Erronea irricevibilità del ricorso e nullità della sentenza con rinvio al primo (C.G.A.R.S. n. 178 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea declaratoria di irricevibilità del ricorso introduttivo, che si traduca nel mancato esame della totalità dei motivi, integra un’ipotesi di nullità della sentenza ex art. 105, comma 1, c.p.a., con conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado. Il principio affermato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 2024 in tema di erronea dichiarazione di inammissibilità è estensibile, a fortiori, all’erronea dichiarazione di irricevibilità, trattandosi di pronunce in rito assoggettate a regime sostanzialmente identico ex art. 35 c.p.a. Entrambe determinano, se erronee, un vizio di motivazione apparente e la perdita del doppio grado di giudizio di merito. La presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. non opera quando sia provato che il plico non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’effettivo destinatario.

Il Fatto

Un imprenditore, titolare di una ditta individuale, ha impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Messina, il provvedimento di blocco delle erogazioni adottato da AGEA e la successiva decadenza dai contributi con intimazione di restituzione. Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.

L’appellante ha censurato la sentenza per avere ritenuto irricevibile il ricorso principale, sul presupposto della notifica dell’interdittiva per compiuta giacenza, senza considerare che il plico era stato spedito a un indirizzo incompleto e che l’avviso era stato lasciato nella cassetta di un soggetto omonimo. Ha inoltre dedotto l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti e l’omesso esame del merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha chiesto all’appellante di documentare l’asserito errore nel deposito dell’avviso di giacenza. La dichiarazione del portalettere ha confermato che le consegne avvenivano presso una via sulla quale insistono due soggetti omonimi e che l’immobile presenta doppia entrata; l’avviso era stato lasciato in una cassetta riferibile a un soggetto diverso dall’appellante.

Su questa base il C.G.A.R.S. ha ritenuto provato che l’informativa interdittiva non era mai entrata nella sfera conoscitiva del destinatario prima del gennaio 2023, quando egli ne ha avuto notizia dall’accesso agli atti del pubblico ministero. La spedizione, priva di indicazione del numero civico e riferita a una strada con due omonimi, non è stata ritenuta rituale: con la conseguente inapplicabilità della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ.

In diritto, il Collegio ha qualificato l’erronea dichiarazione di irricevibilità del ricorso introduttivo, con il consequenziale mancato esame della totalità dei motivi, come ipotesi di nullità della sentenza. Ha aderito ai principi dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2024, che ha esteso l’art. 105, comma 1, c.p.a. al caso di sentenza che abbia dichiarato inammissibile il ricorso errando palesemente nell’escludere legittimazione o interesse.

Il C.G.A.R.S. ha reputato tale interpretazione estensibile, a fortiori, alla fattispecie dell’erronea irricevibilità. Inammissibilità e irricevibilità sono fattispecie assimilabili per natura giuridica e conseguenze sul rapporto amministrativo; entrambe costituiscono pronunce in rito ex art. 35 c.p.a. e, se erronee, producono identico vizio di motivazione apparente, con perdita del doppio grado di giudizio di merito, senza pregiudizio per la ragionevole durata del processo.

L’appello è stato quindi accolto, la sentenza dichiarata nulla ex art. 105 c.p.a. e la causa rimessa al giudice di primo grado per l’esame del merito. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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