Revoca porto d’armi per difetto affidabilità: rileva querela per minaccia del fratello (TAR Calabria n. 1709 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La licenza di porto d’armi ha carattere eccezionale e la sua revoca non presuppone un abuso accertato né una sentenza di condanna. L’Amministrazione può valorizzare, nella loro oggettività, fatti isolati ma significativi, anche privi di rilievo penale e non attinenti alla materia delle armi, purché l’apprezzamento discrezionale sia congruo e non irrazionale. Il giudizio di affidabilità è prognostico e precauzionale, distinto da quello penale, e prescinde dagli esiti del procedimento. Il giudice amministrativo non si sostituisce all’Autorità di pubblica sicurezza, ma verifica solo il travisamento dei fatti e la manifesta irrazionalità. Il pregresso rilascio o rinnovo della licenza non genera alcun affidamento.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare da oltre quarant’anni di licenza di porto di fucile per uso caccia, rinnovata fino all’ultimo provvedimento favorevole. La Questura avviava un procedimento e disponeva la revoca della licenza sulla base di un’informativa di polizia, secondo cui l’interessato era stato deferito all’Autorità giudiziaria a seguito di querela sporta dal fratello per il reato di minaccia. L’Amministrazione riteneva che la natura del fatto segnalato facesse dubitare dell’affidabilità del titolare nel corretto uso delle armi.
Il ricorrente impugnava la revoca davanti al TAR Calabria, deducendo l’illegittimità del silenzio sull’istanza di accesso agli atti e l’insufficienza dell’episodio contestato, anche in considerazione dei rinnovi decennali e dei certificati negativi del casellario e dei carichi pendenti. Si costituiva il Ministero dell’Interno. All’udienza straordinaria di smaltimento il ricorso era spedito in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il primo motivo per inammissibilità, perché l’oggetto dell’impugnazione è perimetrato al provvedimento di revoca e non comprende il silenzio sull’accesso. Nel merito la doglianza è comunque infondata: l’Amministrazione ha attestato l’assenza di altri documenti oltre quelli esibiti, così che l’accesso risulta esaurito. Anche a voler considerare il verbale di accesso, il ricorrente ha prestato acquiescenza all’accoglimento parziale, non impugnato tempestivamente; la seconda istanza è meramente reiterativa di un diniego confermativo.
Sul secondo motivo il TAR richiama l’assetto dell’art. 11 e dell’art. 43 t.u.l.p.s. e la giurisprudenza consolidata: la detenzione di armi è ipotesi eccezionale, prevalendo le esigenze di incolumità pubblica. La revoca può fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, assumendo rilievo anche fatti isolati ma significativi, e l’Amministrazione può valorizzare vicende non penali da cui desumere la non completa affidabilità.
Il giudizio di affidabilità è prognostico e precauzionale, distinto da quello penale, e prescinde dagli esiti del procedimento. Non è richiesta una motivazione particolare, salvo i limiti della congruità e della non arbitrarietà; il sindacato del giudice amministrativo si arresta al travisamento e alla manifesta irrazionalità.
Nel caso concreto il dato del deferimento su querela del coniuge non è contestato nel suo nucleo fattuale, né risultano sopravvenienze neutralizzanti. L’episodio, che denota conflittualità familiare tra soggetti residenti nello stesso contesto territoriale, è sufficiente a giustificare la revoca. Quanto ai pregressi rinnovi, il Collegio osserva che la titolarità del porto d’armi non crea alcuna aspettativa: la Questura esprime una valutazione attuale e il diniego o la revoca non contraddicono un precedente rilascio, sussistendo un’ampia potestà di riesame. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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