Revoca del porto d’armi per rifiuto della visita medica integrativa (Cons. Stato n. 4361 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, il Questore può disporre, nell’ambito dell’ampia discrezionalità che connota le valutazioni sull’idoneità psico-fisica del richiedente, una visita medica integrativa rispetto a quella di prima istanza. Tale potere trova fondamento nella previsione generale dell’art. 11, terzo comma, r.d. n. 776/1931, che impone all’Autorità di P.S. di revocare in qualsiasi momento le autorizzazioni ove risultino venuti meno i requisiti necessari. Il rifiuto reiterato dell’interessato di sottoporsi alla visita richiesta legittima la revoca della licenza, non potendo le certificazioni mediche prodotte autonomamente supplire all’accertamento disposto dall’Amministrazione. Non è illegittima la qualificazione “collegiale” della visita, non escludendo l’art. 3 del d.m. 28 aprile 1998 che in prima istanza proceda un apposito collegio medico.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare da decenni di licenza per porto d’armi ad uso caccia. In prossimità della scadenza presentava domanda di rinnovo, corredata da certificazione di idoneità. Convocato presso la Questura per il ritiro, non gli veniva materialmente consegnato il libretto: il personale, secondo la sua prospettazione, avrebbe confuso lo stato di affaticamento con uno stato d’ansia.

L’interessato produceva due visite specialistiche neurologiche e ulteriore certificazione della ASL. Ciò nonostante, l’ufficio subordinava il ritiro al riscontro del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, poi avviava il procedimento di revoca sul rilievo della mancata presentazione alla visita medica collegiale. Il TAR Puglia, sez. staccata di Lecce, n. 2111/2022 respingeva il ricorso; di qui l’appello, che ripropone le censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il profilo dell’asserito illegittimo esercizio del potere di autotutela. La censura non è condivisibile: l’Amministrazione ha documentato, senza smentita in fatto, che il procedimento di rinnovo si era concluso con provvedimento favorevole. La mancata consegna materiale non inficia tale esito, essendo stata determinata dai dubbi insorti sull’idoneità psico-fisica, che hanno indotto l’Amministrazione ad avviare il procedimento di revoca.

Quanto al potere di disporre un supplemento di accertamenti medici, la Corte ne individua il fondamento nell’art. 11, terzo comma, r.d. n. 776/1931: previsione di carattere generale, applicabile anche alla licenza di porto d’armi, che impone all’Autorità di P.S. di revocare le autorizzazioni ove siano venuti meno i requisiti necessari. La conclusione è confortata dalla giurisprudenza consolidata, secondo cui il Questore può disporre un’ulteriore visita medica per verificare l’idoneità ai fini dell’art. 43, secondo comma, r.d. n. 773/1931.

Nessun vizio è ravvisabile nella natura “collegiale” della visita.

L’art. 4 del d.m. 28 aprile 1998 riserva al Collegio medico la competenza sui ricorsi avverso l’esito negativo della visita di prima istanza; ma l’art. 3, nel disciplinare quest’ultima, adotta una formulazione lata, che non esclude che a procedere al controllo possa essere, già in prima istanza, un apposito collegio, tanto più in ipotesi di visita supplementare richiesta dall’Autorità di polizia.

La Corte conferma infine il giudizio di corretta motivazione del provvedimento. La ASL ha dato atto di avere convocato formalmente l’interessato, senza ricevere riscontro, prima dell’ulteriore convocazione verbale. Tale omissione non può ritenersi supplita dalle certificazioni che l’appellante si era autonomamente procurato, ancorché provenienti da strutture pubbliche. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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