Carta del docente ai supplenti: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Molise n. 286 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che abbia riconosciuto il beneficio della carta del docente in favore dei docenti supplenti. Il titolo giudiziale notificato in copia conforme all’originale è idoneo a fondare l’esecuzione, non essendo più richiesta, dopo le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ., la spedizione in forma esecutiva. Il rimedio trova fondamento nell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. In caso di perdurante inerzia va nominato un commissario ad acta ratione muneris, con facoltà di delega e senza compenso.
Il Fatto
Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 340/2024 aveva accertato il diritto della ricorrente, docente precaria titolare di supplenze negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, a conseguire il beneficio della carta del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma complessiva di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino all’effettivo soddisfo. Il giudice del lavoro aveva fatto proprio l’orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023 del 27.10.2023) sull’estensione del beneficio ai supplenti che abbiano svolto il servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento.
Passata in giudicato la sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza perdurante. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano l’ammissibilità del rimedio: risulta dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire, per effetto dell’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 15.01.2025.
Quanto alla forma del titolo, il TAR ha rilevato che la sentenza era stata notificata all’amministrazione in copia conforme all’indirizzo PEC già il 9.12.2024. Trovano applicazione le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197: a decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione adottate dalla ricorrente sono pertanto adeguate alle formalità di legge.
Il Collegio ha poi confermato che il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice civile, rientra tra quelli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito il ricorso è risultato fondato: la somma di € 1.000,00 richiesta a titolo di sorta capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza del Tribunale di Campobasso. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Il Collegio ha inoltre nominato, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta individuato ratione muneris nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su istanza della ricorrente e a provvedere in ulteriori 40 giorni. Le spese del giudizio, liquidate in € 450,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono poste a carico del Ministero secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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