Gara tra magistrati per tramutamento: l’inammissibilità per carenza d’interesse prevale sulla prova di resistenza (TAR Lazio n. 11069 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza d’interesse il ricorso proposto da un magistrato avverso la delibera del CSM di nomina di un collega a una funzione giudiziaria quando, anche riconoscendo integralmente i punteggi aggiuntivi rivendicati, il ricorrente non superi la prova di resistenza e non conseguirebbe comunque il posto conteso. La mancata presentazione dell’autorelazione da parte del magistrato vincitore non comporta alcuna penalizzazione, trattandosi di facoltà e non di obbligo, salva l’impossibilità di far valere credenziali non altrimenti documentate. Il trasferimento d’ufficio ex art. 2 R.D. n. 511/1946 è istituto distinto dal procedimento disciplinare e presuppone una verifica in concreto sullo strepitus loci, effettuabile solo dopo l’effettiva presa di servizio del magistrato.
Il Fatto
Un magistrato ha impugnato la delibera del CSM con cui un collega è stato nominato Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, deducendo plurimi vizi: violazione del giusto procedimento, omessa valutazione dell’incompatibilità ambientale del controinteressato, errata attribuzione dei punteggi aggiuntivi e mancata penalizzazione per l’omessa autorelazione.
Il ricorrente, collocatosi al secondo posto in graduatoria con 30 punti contro i 38 del vincitore, ha rivendicato il riconoscimento di ulteriori punteggi per condizioni personali e familiari, sostenendo che l’esito della procedura sarebbe diverso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità per carenza d’interesse, incentrata sulla prova di resistenza. Pur riconoscendo in via meramente ipotetica la fondatezza delle doglianze del ricorrente, il Collegio ha rilevato che l’eventuale attribuzione di tutti i punteggi aggiuntivi rivendicati condurrebbe a un punteggio massimo di 37,5, comunque inferiore ai 38 punti del controinteressato.
Quanto alla contestata mancanza dell’autorelazione, la Corte ha chiarito che l’art. 25 della Circolare CSM n. 13778/2014 configura l’allegazione di attestazioni e autorelazioni come una facoltà dell’interessato, non assistita da comminatoria di penalizzazione. L’omissione si traduce unicamente nell’impossibilità di far valere credenziali personali non già ricavabili dagli elementi in possesso del CSM, risultando irrilevante nel caso del controinteressato, la cui attività in sede disagiata era documentata.
Sulla prospettata incompatibilità ambientale, il TAR ha richiamato la distinzione tra il trasferimento d’ufficio ex art. 2 R.D. n. 511/1946, incentrato sullo strepitus loci, e il procedimento disciplinare. La valutazione del CSM, che ha correttamente differito la verifica al momento dell’effettiva presa di servizio, è stata giudicata prudenziale e coerente, tanto più considerando che il controinteressato era stato assolto in primo grado e la pendenza del giudizio d’appello non può integrare un’anticipata condanna.
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Nota della Redazione
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