Revoca della rivendita di tabacchi per abbandono oggettivo del servizio (TAR Campania n. 561 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 34, primo comma, della legge n. 1293/1957 attribuisce all’Amministrazione la facoltà discrezionale di revocare la gestione della rivendita di tabacchi quale sanzione al concessionario che si renda colpevole dell’abbandono del servizio di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. Tale revoca è espressione di una potestà pubblicistica di carattere sanzionatorio e ripristinatorio, non riconducibile all’autotutela con funzione di riesame. La nozione di abbandono del servizio ha carattere oggettivo, in un regime improntato a particolare severità e finalizzato alla massima offerta al pubblico e al maggior gettito erariale. L’art. 78 del d.P.R. n. 1074/1958 impone al rivenditore di non sospendere il funzionamento della rivendita senza autorizzazione dell’Ufficio dei Monopoli. I motivi di salute non prospettati né documentati prima dell’adozione del provvedimento non giustificano l’interruzione del servizio. Il provvedimento che respinge il ricorso gerarchico ha effetto confermativo e non è autonomamente lesivo, sicché la sua mancata impugnazione non rende inammissibile il ricorso avverso l’atto originario.
Il Fatto
La ricorrente, subentrata nella titolarità di una rivendita ordinaria di tabacchi, ha impugnato la determina dirigenziale con cui l’Ufficio dei Monopoli ha disposto la revoca della gestione per abbandono del pubblico servizio e violazione delle norme sul corretto funzionamento delle rivendite. Il provvedimento era stato preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento e motivato sul rilievo che, per più di un esercizio finanziario, non erano stati effettuati prelevamenti di tabacco presso il deposito fiscale di aggregazione e che non era stata prodotta alcuna richiesta di chiusura, neanche temporanea.
Avverso la revoca la ricorrente aveva proposto ricorso gerarchico, respinto con determinazione direttoriale. Ha quindi adito il giudice amministrativo deducendo eccesso di potere, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione del principio di proporzionalità, lamentando che il proprio stato di salute e l’emergenza pandemica avessero determinato l’impossibilità della prestazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione processuale. La ricorrente non aveva impugnato espressamente la determinazione che aveva respinto il ricorso gerarchico. Il Tribunale ritiene comunque ammissibile il gravame, richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 1989: il ricorrente in sede gerarchica ha la facoltà di agire immediatamente in sede giurisdizionale avverso il provvedimento originario. L’atto che respinge il ricorso amministrativo ha effetto confermativo e, come chiarito anche da Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1868 del 2015, è privo di autonoma lesività, rendendo definitiva la lesione originaria senza immutare l’oggetto del giudizio.
Nel merito il ricorso è infondato. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 34, primo comma, della legge n. 1293/1957 consente la revoca in caso di violazione dell’obbligo di gestione personale o di abbandono del servizio; l’art. 78 del d.P.R. n. 1074/1958 vieta al rivenditore di sospendere il funzionamento senza autorizzazione. Secondo l’orientamento condiviso, confermato da TAR Umbria n. 507 del 2019 e da Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3916 del 2016, si tratta di una revoca sanzionatoria e non di autotutela, con nozione oggettiva di abbandono. Il Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5224 del 2011 ha evidenziato che il regime dei generi di monopolio è improntato a particolare severità, cosicché ogni violazione del dovere di fedeltà commerciale può dare luogo, accertati i presupposti, alla massima sanzione.
Applicando tali principi, il Tribunale rileva che la ricorrente ha interrotto il funzionamento della rivendita senza alcuna autorizzazione, pur potendo chiedere la chiusura con istanza corredata di certificazione medica, come previsto dalla circolare prot. n. 87316 dell’11 marzo 2020. Il richiamo alla determinazione direttoriale sul gioco del lotto è inconferente, riguardando le ricevitorie del lotto e il mancato raggiungimento del reddito annuo.
L’elemento decisivo è di ordine oggettivo: dalla data di subentro e fino ai primi mesi del 2020, anche prima dell’emergenza sanitaria, la ricorrente non aveva effettuato alcun prelievo né alcuna vendita di tabacchi, non assicurando l’esigenza di servizio nella zona di riferimento. Non risulta inoltre chiarito come lo stato di salute abbia inciso sulla capacità di gestione. Le censure di carenza di istruttoria e di motivazione sono pertanto infondate, indicando il provvedimento i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell’Amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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