Revoca rivendita tabacchi per abbandono servizio e insindacabilità valutazioni tecniche (Cons. Stato n. 9049 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rivendite di generi di monopolio, la revoca della concessione per abbandono di servizio, ai sensi dell’art. 24, comma 1, n. 1), della legge n. 1293/1957, presuppone l’accertamento di una chiusura protratta e ingiustificata dell’esercizio e dell’annessa ricevitoria. Il verbale di ispezione, corredato di documentazione fotografica, fa fede fino a querela di falso e costituisce valido fondamento istruttorio, ove non specificamente contestato. La scelta tra la sanzione pecuniaria e la più grave revoca integra una valutazione discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento, e non è sostituibile dal giudice in sede di merito. Le giustificazioni addotte dal concessionario solo in sede di audizione, prive di riscontro documentale coevo, non inficiano la legittimità del provvedimento.
Il Fatto
Il titolare di una rivendita di tabacchi con annessa ricevitoria del lotto, sita in Bolzano, impugna la revoca della gestione disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per abbandono di servizio. L’ispezione del 14 novembre 2022 rileva l’esercizio chiuso in orario di lavoro, il distributore automatico spento e gli scaffali non riforniti; gli accertamenti documentali evidenziano l’ultimo prelievo di generi nel gennaio 2022 e le ultime giocate nel febbraio successivo, con un ulteriore accesso del 18 gennaio 2023 che conferma lo stato di inattività.
Il concessionario impugna dapprima davanti al T.R.G.A. di Trento, poi, per incompetenza territoriale, riassume al T.R.G.A. di Bolzano, che rigetta il ricorso con la sentenza n. 45 del 4 luglio 2023. Propone quindi appello al Consiglio di Stato, deducendo l’erroneità della sentenza per travisamento delle contestazioni e delle risultanze istruttorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene che l’amministrazione e il primo giudice abbiano svolto una corretta e ponderata valutazione degli elementi oggettivi emersi in istruttoria. Le giustificazioni relative a un presunto malessere fisico non sono state comunicate all’Ufficio né in via preventiva né successivamente, ma addotte per la prima volta in sede di audizione: circostanza che ne inficia l’attendibilità.
Quanto al verbale del 14 novembre 2022, il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 17355/2009) secondo cui l’atto fa fede fino a querela di falso. L’appellante non ha offerto elementi idonei a inficiarne il contenuto, e il successivo accesso del 18 gennaio 2023 ha confermato il protrarsi dello stato di chiusura. Lo stato di abbandono si è dunque protratto a lungo e in modo ingiustificato.
Il Collegio disattende anche le censure sullo storico dei prelievi: appare logicamente ed economicamente insostenibile che un carico di magazzino del 2021 potesse coprire l’intera domanda dell’anno successivo, tanto più che lo storico mostra un andamento costante e non documenta l’approvvigionamento asserito. Parimenti infondate sono le doglianze sui malfunzionamenti dei terminali per la raccolta delle giocate, privi di qualsiasi segnalazione al gestore o comunicazione all’Ufficio, e inverosimili in ragione dell’ubicazione centrale dell’esercizio.
Quanto alla proporzionalità, la scelta tra la sanzione pecuniaria dell’art. 35 della legge n. 1293/1957 e la revoca costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, esercitata in coerenza con le risultanze istruttorie. Il provvedimento richiama la giurisprudenza amministrativa convergente secondo cui il sistema delle rivendite di monopolio è improntato a particolare severità e la revoca ben può essere irrogata in presenza di inadempienze gravi che facciano venir meno il rapporto fiduciario. Il certificato medico prodotto a posteriori, in quanto generico, non è idoneo a modificare il quadro dei fatti.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite, liquidate in favore dell’Agenzia.
Nota della Redazione
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