Revoca del visto di conformità per violazioni tributarie gravi e ripetute (Cons. Stato n. 4757 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difetto originario o sopravvenuto del requisito soggettivo previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c), d.m. n. 164/1999 — consistente nel non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria — comporta la revoca doverosa della facoltà di rilasciare il visto di conformità di cui all’art. 35 d.lgs. n. 241/1997. Il requisito, strumentale ad assicurare l’affidabilità e l’onorabilità del professionista, deve sussistere ab initio e permanere nel tempo, essendo il professionista onerato di comunicarne le variazioni. Il provvedimento che accerta l’insussistenza del requisito ha natura vincolata e non sanzionatoria: non richiede, pertanto, l’applicazione del principio di gradualità né l’accertamento dell’elemento soggettivo, restando la rimproverabilità della condotta assorbita dalla valutazione oggettiva della gravità delle violazioni.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate ha inibito a una commercialista la facoltà di rilasciare il visto di conformità, ai sensi dell’art. 35 d.lgs. n. 241/1997, per difetto del requisito soggettivo di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), d.m. n. 164/1999. Il provvedimento valorizzava un debito tributario di rilevante entità, formatosi nell’arco di oltre venticinque anni e in gran parte relativo a imposte dichiarate e non versate.
La professionista impugnava l’atto davanti al TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, che accoglieva il ricorso con la sentenza n. 224/2025, richiamando un proprio precedente. Il primo giudice riteneva violato il principio di gradualità delle sanzioni: l’amministrazione avrebbe dovuto disporre prima la sospensione e solo in caso di reiterazione la revoca. L’Agenzia ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 104 c.p.a.. Il divieto di nova opera unicamente per le nuove domande e per le eccezioni non rilevabili d’ufficio, non per le mere difese, che possono essere articolate anche per la prima volta in appello. Irrilevante, inoltre, il richiamo al principio di non contestazione, estraneo al diverso piano della prova.
Nel merito, l’appello è fondato. La Sezione richiama la propria sentenza n. 433 del 2026, che ha riformato proprio il precedente invocato dal primo giudice, e la Cons. Stato, sez. VI, n. 633 del 2026: il requisito in esame è strumentale ad assicurare l’affidabilità e onorabilità del professionista, la cui violazione lede il rapporto di fiducia con l’amministrazione finanziaria. L’insussistenza originaria o sopravvenuta del requisito comporta la revoca della facoltà.
La Corte distingue nettamente due ipotesi: il rilascio infedele del visto, sanzionato dall’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 241/1997 con la relativa gradualità, e il difetto del requisito soggettivo, che fonda un provvedimento di natura vincolata e non sanzionatoria. Nel caso concreto le violazioni attengono a inadempimenti di obbligazioni tributarie personali, connotati da gravità e reiterazione per l’ammontare del debito e per l’arco temporale ultratrentennale; il mero accesso a forme di definizione agevolata non estingue il debito prima dell’integrale adempimento.
Respinti i motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a., la Sezione esclude l’applicazione del principio di colpevolezza di cui all’art. 5 d.lgs. n. 472/1997 e ritiene il provvedimento adeguatamente motivato. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti, respinto, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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