Revocatoria dell’affitto di azienda: interesse ad agire e distinzione dall’immobile (Cass. civ. Sez. I n. 26727 del 04.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria fallimentare del contratto di affitto di ramo di azienda, l’azienda costituisce bene giuridico distinto dall’immobile nel quale l’attività è esercitata. Ne consegue che l’aggiudicazione dell’immobile in sede di esecuzione forzata non determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del fallimento, restando intatta la possibilità di trarre utilità dall’accoglimento della domanda revocatoria. Il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio la carenza di interesse ad agire, ma la relativa censura è infondata quando il processo abbia ad oggetto un bene diverso da quello aggiudicato. Il ricorso prospettante la sopravvenuta impossibilità di restituzione del compendio è, pertanto, rigettato.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, con pronuncia dell’11 maggio 2016, dichiara l’inefficacia nei confronti del fallimento, a norma dell’art. 67, primo comma, n. 2) l. fall., del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato il 23 luglio 2010 per l’attività commerciale esercitata in un immobile romano, di durata trentennale, il cui corrispettivo era stato compensato con crediti derivanti dall’aumento di capitale della società affittuaria.

La Corte d’Appello di Roma rigetta il gravame dell’affittuaria, ravvisando nell’operazione un atto diretto a sottrarre alla garanzia dei creditori il ramo di azienda concesso in affitto, essendo il corrispettivo stato versato con un mezzo anormale di pagamento, cioè mediante compensazione con controcrediti ritenuti inesistenti. L’affittuaria ricorre per cassazione con un unico motivo; resiste il fallimento con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 100 cod. proc. civ., deducendo la sopravvenuta carenza di interesse ad agire. La ricorrente sostiene che l’immobile in cui era esercitata l’azienda è stato aggiudicato in sede esecutiva già nel 2018, prima della sentenza d’appello, di talché il fallimento non avrebbe potuto trarre alcuna utilità dall’accoglimento della domanda; la relativa carenza sarebbe rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità, ed è allegato il decreto di trasferimento.

La Corte richiama la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., che ha posto in evidenza come oggetto del giudizio sia il contratto di affitto — o cessione — dell’azienda, bene diverso dall’immobile aggiudicato in sede di esecuzione forzata, menzionato dalla ricorrente.

Il collegio condivide integralmente la proposta e ne fa proprio il passaggio argomentativo: è «chiara ed evidente», anche in prospettiva di interesse ad agire, la differenza che corre tra l’azienda, oggetto del contratto di cui è stata dichiarata l’inefficacia relativa, e l’immobile nel quale la stessa, eventualmente, fosse stata ubicata. Il trasferimento coattivo dell’immobile, dunque, resta privo di incidenza sulla utilità che il fallimento può ritrarre dalla declaratoria di inefficacia del contratto di affitto di azienda.

Il ricorso è quindi infondato e viene rigettato in conformità alla proposta. Segue la condanna alle spese processuali e il raddoppio del contributo unificato. La Corte applica inoltre l’art. 96 cod. proc. civ.: la condanna ex terzo comma consegue alla conferma della proposta accelerata ed è quantificata equitativamente in relazione alla liquidazione delle spese legali, richiamando Cass., Sez. U., n. 32001 del 2022 e Cass., n. 34693 del 2022; la somma ex quarto comma è anch’essa equitativamente determinata come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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