Revocatoria contabile: anteriorità del credito e insorgenza dal fatto illecito (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 259 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Procuratore regionale della Corte dei conti è legittimato a esperire l’azione revocatoria a tutela dei crediti erariali anche dopo il deposito della sentenza di condanna che definisce il giudizio di responsabilità, ai sensi dell’art. 73 cod. giust. cont. e dell’art. 2901 cod. civ. Il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo si accerta con riferimento al momento di insorgenza del credito, non a quello del suo accertamento giudiziale. Quando il credito derivi da fatto illecito, rileva la data dell’illecito. È sufficiente una ragione di credito eventuale. L’eventus damni sussiste quando l’atto renda anche solo più gravoso il soddisfacimento del credito, mentre la scientia damni e il consilium fraudis si desumono dall’anteriorità del credito e dai rapporti di parentela tra disponente e beneficiari.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio quattro donne chiedendo la revocazione, ex artt. 73 cod. giust. cont. e 2901 cod. civ., di due atti pubblici di disposizione immobiliare, per dichiararne l’inefficacia nei confronti del Comune creditore. La disponente era stata condannata, in via definitiva, a risarcire l’ente locale di una somma per danno erariale.

La convenuta costituita ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse all’azione, avendo sottoscritto una rateizzazione con il Comune e corrisposto la maggior parte dell’importo. Ha inoltre rappresentato la disponibilità del terzo acquirente a porre in garanzia l’immobile ceduto. La causa è stata trattenuta in decisione dopo la rinnovazione della notifica, disposta per il mancato perfezionamento verso una delle convenute.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione dichiara la contumacia delle tre convenute non costituite, accertando il perfezionamento delle notifiche. Conferma poi la legittimazione del Procuratore regionale all’azione revocatoria, prevista dall’art. 1, comma 174, legge n. 266/2005 e trasposta nell’art. 73 cod. giust. cont., e ne ammette l’esercizio anche dopo la sentenza di condanna.

Sul merito, il Collegio ritiene integrati i presupposti dell’art. 2901 cod. civ. Quanto al profilo dell’anteriorità, osserva che il credito erariale origina dall’illecito e non dal suo accertamento giudiziale. Richiama, in proposito, l’orientamento della Cassazione secondo cui per l’esercizio dell’azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, con anteriorità riscontrata in base al momento in cui il credito insorge. Cita, tra le altre, Cass. Sez. III n. 22161 del 2019 e Cass. Sez. III n. 11121 del 2020, nonché Corte dei conti, Sezione III centrale di appello, n. 353/2021.

Quanto all’eventus damni, la Corte ribadisce che è sufficiente che l’atto renda anche solo più gravoso il soddisfacimento del credito, senza che sia necessaria la totale compromissione del patrimonio debitorio. Nella specie il pregiudizio è provato, perché i beni alienati superano per valore il credito erariale e non lasciano spazio di recupero sul patrimonio residuo.

La scientia damni è desunta dall’anteriorità del credito e dalla consapevolezza della disponente di poter essere chiamata a risarcire l’ente. L’animus nocendi e il consilium fraudis sono ritenuti provati anche in capo ai beneficiari, in ragione dei rapporti di parentela con la disponente.

La richiesta di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse è respinta: il debito non è integralmente adempiuto e la rateizzazione non è assistita da garanzia integrale. La rateizzazione riguarda l’esecuzione, non l’accertamento cognitorio. L’azione è accolta e gli atti sono dichiarati inefficaci nei confronti del Comune, con spese a carico dei soccombenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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