Allegazioni difensive integrate dalla perizia di parte (Cass. civ. Sez. III n. 20262 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La perizia di parte prodotta con l’atto di costituzione non è una mera produzione documentale, ma può assolvere una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio già prospettato, purché i suoi risultati siano specificamente indicati nell’atto di citazione o nella domanda riconvenzionale, secondo il disposto dell’art. 163, comma 3, n. 5, cod. proc. civ. Il giudice di merito è tenuto a un’interpretazione complessiva della domanda giudiziale, valutando non solo la formulazione letterale ma anche il sostanziale contenuto delle pretese, i documenti allegati e le finalità perseguite. Ove rilevi la nullità della domanda per indeterminatezza dell’oggetto o delle ragioni, il giudice deve attivare il meccanismo di sanatoria previsto dall’art. 164, quinto comma, cod. proc. civ., fissando d’ufficio un termine perentorio per l’integrazione. Il difetto di tale potere-dovere ufficioso preclude al giudice del gravame di fissare un nuovo termine, imponendogli una pronuncia di rito sul vizio riscontrato.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un rapporto contrattuale di leasing nel quale il convenuto aveva eccepito la nullità delle clausole sugli interessi per indeterminatezza e usurarietà, proponendo domanda riconvenzionale. A sostegno della propria difesa aveva depositato, unitamente alla comparsa di costituzione in primo grado, una perizia econometrica di parte. Il giudice di prime cure aveva ritenuto le allegazioni difensive deficitarie e non integrate entro il verificarsi delle preclusioni assertive.

La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, aveva confermato la decisione di primo grado sul presupposto che “produrre non significa allegare”, essendo onere della parte selezionare e utilizzare le argomentazioni tecniche contenute nella perizia in correlazione alla causa petendi e al petitum. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, deducendo in particolare la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e il travisamento dei fatti.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta prioritariamente il motivo concernente l’apparenza di motivazione della sentenza d’appello, ribadendo che la motivazione per relationem è legittima solo se il giudice del gravame dia sinteticamente conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, sì che dalla lettura di entrambe le sentenze emerga un percorso argomentativo esaustivo e coerente. È censurabile, invece, la decisione che aderisca acriticamente alla pronuncia di primo grado (richiamate Sez. I n. 20883 del 2019 e Sez. III n. 2397 del 2021). Nella specie, tuttavia, la corte territoriale aveva riportato sia le argomentazioni del convenuto, sia le motivazioni del Tribunale, sicché il motivo è ritenuto infondato.

Il fulcro della decisione è rappresentato dall’esame del motivo sulla validità della perizia di parte quale allegazione difensiva. La Corte ricorda che il vizio di nullità dell’atto introduttivo per indeterminatezza comporta, per il giudice di legittimità, il potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti, purché la censura rispetti le regole del codice di rito, in particolare gli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (richiamata Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012). Tale principio di autosufficienza risulta rispettato, avendo il ricorso rappresentato in modo completo il contenuto dell’atto difensivo.

Gli artt. 163 e 164 cod. proc. civ. impongono l’esaustività dell’editio actionis che onera non solo la parte, ma anche il giudice del rilievo, anche d’ufficio, delle eventuali lacune. Il giudice di merito è chiamato a un’interpretazione della domanda che tenga conto del sostanziale contenuto delle pretese, con il solo limite del rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il meccanismo di sanatoria dell’art. 164, quinto comma, cod. proc. civ. costituisce adempimento di un obbligo, non esercizio di una facoltà, in quanto ricollegato all’art. 111, comma 2, Cost. e alla finalità di realizzare il diritto delle parti a ottenere una risposta finale alle loro istanze di giustizia.

La Corte enuclea quindi il principio per cui l’identificazione della causa petendi va operata con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti allegati, ai quali può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro allegatorio, purché specificamente indicati (richiamate Sez. II n. 1681 del 2015, Sez. L n. 17991 del 2018 e Sez. VI-3 n. 3363 del 2019). Nella specie, il giudice d’appello ha violato il dovere di esaminare il complesso delle allegazioni difensive, considerando isolatamente l’atto di costituzione e negando alla perizia di parte ogni funzione chiarificatrice. Da qui l’accoglimento del motivo, con assorbimento degli ulteriori e cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *