Miscelazione non autorizzata di carburante e responsabilità del depositario per l’accisa (Cass. civ. Sez. 5 n. 16557 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accise, la miscelazione non autorizzata di prodotti energetici in regime sospensivo, che renda indistinguibili i prodotti originariamente dichiarati, determina la loro irrintracciabilità qualitativa e quantitativa e legittima la contestazione dell’ammanco ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 504/1995. L’esenzione per i prodotti costituenti provviste di bordo, ai sensi dell’art. 254, comma 1, T.U.L.D., postula l’accertamento dell’utilizzo dell’intero quantitativo al fine destinato e l’insussistenza di evasione, abuso o elusione fiscale. La responsabilità del depositario autorizzato per lo svincolo irregolare dal regime sospensivo ha natura oggettiva e sussiste anche se la condotta illecita è imputabile esclusivamente a un terzo.
Il Fatto
La società, esercente attività di bunkeraggio, impugnava un avviso di pagamento di accise relativo a cinque operazioni di rifornimento di navi, in relazione alle quali l’Agenzia delle Dogane aveva contestato la miscelazione non autorizzata, nel deposito fiscale, tra olio combustibile denso e gasolio. La miscelazione aveva reso indistinguibili i prodotti oggetto delle dichiarazioni doganali di esportazione, con conseguente contestazione di ammanco e recupero dell’imposta.
La Commissione tributaria provinciale aveva confermato la pretesa; la Commissione tributaria regionale, invece, l’aveva riformata, ritenendo l’avviso carente di motivazione e non provato l’ammanco, nonché irrilevante la miscelazione rispetto alla destinazione del carburante a uso esente. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Quanto alla eccepita contraddittorietà dell’avviso, che richiamava il processo verbale di constatazione ma contestava un ammanco non menzionato nel verbale, la Corte ha escluso il vizio: la miscelazione non autorizzata rende indistinguibili i prodotti, e la valutazione dell’ammanco ne è conseguenza logica. Ha inoltre precisato che la censura dell’Agenzia involgeva il profilo della motivazione e non si sovrapponeva a quello della prova, citando il precedente Cass. n. 8016 del 2024.
In punto di merito, la Corte ha richiamato l’art. 254, comma 1, T.U.L.D., che considera in esportazione definitiva i beni costituenti provviste di bordo delle navi mercantili, con conseguente non debenza dell’accisa. Ha però chiarito che tale esenzione presuppone la prova dell’effettivo utilizzo dell’intero quantitativo al fine destinato e l’assenza di evasione, abuso o elusione fiscale, come desumibile dalla giurisprudenza unionale (CGUE 13 marzo 2025, C-137/23, Alsen, e CGUE 20 giugno 2018, C-108/17, Enteco Baltic).
La Corte ha quindi ritenuto che il giudice d’appello, limitandosi ad affermare che la miscelazione non obliterava la destinazione esente, aveva eluso il tema centrale della prova della corrispondenza quantitativa dei prodotti dichiarati con quelli effettivamente riforniti. Ha inoltre giudicato apodittica la valutazione del giudice territoriale che aveva declassato a mero sospetto il compendio indiziario valorizzato dall’Agenzia, ivi incluse le risultanze intercettive.
Da ultimo, la Corte ha affermato la natura oggettiva della responsabilità del depositario autorizzato per lo svincolo irregolare dal regime sospensivo, anche se l’atto illecito è ascrivibile a un terzo, richiamando la giurisprudenza della CGUE (7 settembre 2023, C-323/22, Kris; 20 novembre 2025, C-570/24, Ecoserv) e il conforme precedente Cass. n. 13971 del 2026. Il giudice del rinvio dovrà attenersi a tali principi nell’accertamento dei fatti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.