Revoca prefettizia della licenza commerciale e completezza dell’istruttoria (TAR Calabria n. 435 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di revoca dell’autorizzazione commerciale formulata dalla Prefettura ai sensi dell’art. 19, comma 4, d.P.R. n. 616/1977 ha natura vincolata per il Comune, cui è preclusa ogni autonoma valutazione sui profili di ordine e sicurezza pubblica, di esclusiva titolarità statale. Il potere prefettizio di revoca, pur avente finalità preventiva e non richiedendo la prova di specifici reati, esige un’istruttoria completa e non parziaria: gli elementi indiziari devono presentare connessione diretta con l’esercizio commerciale e non possono fondarsi su precedenti risalenti, su assoluzioni o su frequentazioni slegate dall’attività. La revoca costituisce misura estrema, adeguata e proporzionata, con contemperamento tra interesse pubblico alla sicurezza e libertà di iniziativa economica. Il solo annullamento dell’atto non comporta automaticamente il risarcimento del danno, occorrendo la prova del danno ingiusto e della colpa.

Il Fatto

Il titolare di una licenza per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in un Comune calabrese impugna la determinazione con cui il Comune ha disposto la revoca dell’autorizzazione, sulla base di una proposta della Prefettura. L’atto prefettizio richiama il rischio infiltrativo desunto da arresti per stupefacenti, da un risalente precedente per rissa, da controlli in compagnia di soggetti pregiudicati e dalla posizione dei fratelli gravitanti in un contesto di criminalità organizzata.

Il ricorrente deduce la violazione delle nuove regole procedimentali in tema di contraddittorio e l’illegittimità del recepimento acritico della richiesta prefettizia, per travisamento dei fatti e difetto istruttorio. Chiede l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno. La Sezione, in sede cautelare, aveva già accolto l’istanza sotto il profilo del fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Ai sensi dell’art. 19 d.P.R. n. 616/1977, la competenza sulle licenze di somministrazione spetta ai Comuni, ma la Prefettura impartisce direttive per esigenze di pubblica sicurezza e i titoli autorizzatori devono essere sospesi, annullati o revocati su motivata richiesta dell’autorità statale. La richiesta ha quindi carattere vincolato per l’ente locale, il quale non può discostarsene sui profili di sicurezza, in linea con la Corte costituzionale n. 77 del 24 marzo 1987.

Su questa base il primo motivo, incentrato sul difetto di contraddittorio, è respinto. Il ricorrente ha avuto accesso agli atti e ha prodotto memorie sia davanti al Comune sia davanti alla Prefettura prima dell’adozione dei provvedimenti conclusivi; il suo apporto è stato valutato, anche se non condiviso.

Il secondo motivo è invece accolto. Richiamando Consiglio di Stato, Sez. V, n. 10684 del 06.12.2022, il TAR osserva che la misura ha natura cautelare e preventiva, ma richiede un’istruttoria completa. Nel caso concreto le analisi inferenziali sono parziali: il precedente per rissa non risulta nel casellario; per la detenzione di stupefacenti l’interessato è stato assolto; i controlli con pregiudicati sono tre in diciassette anni e non avvengono nei luoghi dell’attività; i fratelli non sono conviventi né vi è prova di cointeressenza.

Il Collegio non ignora l’orientamento che ammette la revoca sulla base di elementi indiziari con ragionevole valenza sintomatica (Cons. Stato, Sez. III, n. 923 del 2015 e altre, richiamate da Cons. Stato, Sez. V, n. 2511 del 28.05.2015). Tuttavia, gli effetti pervasivi e spesso irreversibili impongono un contemperamento con la libertà di iniziativa economica e fanno della revoca la misura estrema. La richiesta prefettizia è quindi illegittima per parziarietà dell’iter valutativo.

Quanto alla domanda risarcitoria, il TAR richiama i presupposti dell’art. 2043 c.c. secondo Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4191 del 09.07.2018 e Sez. IV, n. 9421 del 31.10.2022. L’accoglimento immediato dell’istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. ha neutralizzato il rischio di danno da chiusura dell’esercizio, mancando la prova del danno ingiusto. La domanda è respinta; le spese sono compensate per la parziale soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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