Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 899 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo è chiamato a dare attuazione alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ma la sua cognizione resta limitata alla stretta esecuzione del giudicato e non si estende ad alcuna domanda ulteriore con esso correlata. Sussistono i presupposti dell’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione quando sia decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ove l’Amministrazione non deduca né provi l’avvenuto adempimento, il giudice ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine determinato, riservando la nomina del commissario ad acta all’eventuale protrarsi dell’inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, con sentenza n. 1994/2024, l’accertamento del diritto a usufruire della Carta Elettronica del Docente nell’importo di € 2.000,00 per tutti gli anni in contesa, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio secondo il sistema attuativo proprio del bonus.
Passata in giudicato la decisione, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, lamentando il persistente inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l’avvenuta esecuzione né fornire giustificazioni dell’inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare il perimetro del rimedio. Il ricorso è stato azionato ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il giudizio resta però circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato: nessuno spazio è riconosciuto a domande diverse, ancorché connesse al titolo.
Il Tribunale verifica poi i presupposti dell’azione esecutiva. La sentenza del giudice del lavoro è stata trasmessa all’Amministrazione in copia attestata conforme in data 21 maggio 2024, con conseguente decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del decreto legge n. 669/1996. È inoltre acquisita la certificazione del Tribunale di Bari del 19 novembre 2024, che comprova la valenza di cosa giudicata ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm..
Nel merito, l’Amministrazione non ha contestato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni nascenti dal titolo né ha spiegato le ragioni dell’inerzia. L’inadempimento resta dunque non giustificato e impone l’ordine di integrale esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Quanto alla richiesta nomina del commissario ad acta, il Collegio la riserva all’eventualità che l’inadempimento prosegua oltre il termine assegnato. La decisione tiene conto del comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause, ove il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Il Tribunale dispone infine la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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