Rinuncia al ricorso e adesione del controricorrente: estinzione senza statuizione sulle spese (Cass. civ. Sez. 2 n. 12575 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente può rinunciare al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., con atto sottoscritto personalmente e dal difensore, fino alla data dell’adunanza fissata per la decisione del ricorso. La rinuncia, se intervenuta prima dell’udienza, determina l’estinzione del giudizio di legittimità, la quale deve essere dichiarata con ordinanza. In caso di rinuncia al ricorso e di adesione del controricorrente alla richiesta di nulla disporre sulle spese, non vi è luogo a condanna al pagamento delle spese del giudizio. L’estinzione per rinuncia non rientra tra le ipotesi che legittimano l’applicazione del pagamento del doppio del contributo unificato, previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 soltanto per i casi di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell’impugnazione.
Il Fatto
La società attrice aveva proposto domande giudiziali nei confronti di due condomini e del loro dante causa, mentre questi ultimi avevano avanzato domande riconvenzionali. Il Tribunale di Padova aveva respinto sia le domande della società sia quelle riconvenzionali.
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 13.3.2024 e non notificata, aveva confermato la decisione di primo grado. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, resistito dalla società con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rilevato che, prima dell’adunanza camerale fissata per la discussione del ricorso, i ricorrenti avevano depositato nel fascicolo processuale telematico un atto di rinuncia al ricorso. La controricorrente aveva accettato la rinuncia, aderendo altresì alla richiesta di non procedere ad alcuna statuizione sulle spese a carico dei rinuncianti.
La Corte ha verificato la regolarità formale dell’atto, sottoscritto dalle parti personalmente e dal difensore, in conformità al secondo comma dell’art. 390 cod. proc. civ., nonché la sua tempestività. La rinuncia è infatti intervenuta in data 19.1.2026, prima dell’udienza camerale, con ciò osservando il disposto del primo comma della medesima disposizione.
Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Quanto alle spese, la Corte ha dato atto che la controricorrente, unica parte costituita, aveva aderito alla richiesta dei ricorrenti di non essere condannati al pagamento, con conseguente nulla da disporre sul punto.
Infine, la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per applicare l’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, osservando come la norma subordini il versamento del doppio del contributo unificato all’esito negativo dell’impugnazione (inammissibilità, improcedibilità o rigetto), ipotesi non riconducibile all’estinzione del giudizio per rinuncia della parte che ha proposto il ricorso.
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Nota della Redazione
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