Revocazione per errore di fatto e documenti decisivi: limiti del rimedio eccezionale (Cons. Stato n. 4574 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione è mezzo di gravame a critica vincolata, proponibile solo per i motivi tassativamente previsti dall’art. 395 cod. proc. civ. e richiamati dall’art. 106 c.p.a., e si articola in una fase rescindente necessaria e in una rescissoria eventuale. L’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. ricorre solo quando la decisione si fondi sulla supposizione di un fatto incontrastabilmente escluso, ovvero sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilita, sempre che il fatto non sia stato punto controverso; non è configurabile quando la censura investa il contenuto concettuale dei documenti, la loro interpretazione o l’ampiezza della motivazione. L’omesso esame di un’argomentazione di parte non integra l’errore revocatorio. Il documento invocato ex art. 395, n. 3, cod. proc. civ. deve essere decisivo, preesistere alla decisione ed essere stato reperito dopo di essa, con prova del giorno del ritrovamento.

Il Fatto

Una società, proprietaria di immobili nel Borgo di Pratica di Mare e assertrice della proprietà dell’intero complesso, aveva eseguito opere nelle aree cortilizie e presentato un frazionamento catastale. L’Agenzia delle entrate aveva ripristinato la situazione catastale precedente, non risultando accertata la proprietà delle aree. Il comune aveva quindi adottato plurimi provvedimenti inibitori e repressivi, impugnati dinanzi al TAR Lazio, che li aveva in parte respinti.

La sentenza di primo grado è stata confermata in appello, sul rilievo dell’incertezza sulla titolarità delle aree. La società ha proposto revocazione deducendo un errore di fatto e la sopravvenienza di documenti non prodotti per fatto del comune, riproponendo in via rescissoria le censure di merito.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce la natura del rimedio: la revocazione, ordinaria e straordinaria, si distingue per la conoscibilità del vizio e incide sul termine di impugnazione, decorrente dalla pubblicazione ovvero dalla conoscenza del vizio.

Sul primo motivo, il collegio richiama l’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e i requisiti dell’errore di fatto, qualificato come abbaglio dei sensi sulla percezione materiale degli atti (richiamate Cons. Stato, sez. II, n. 10072 del 2024 e n. 7320 del 2024). La censura della società, lamentando l’omesso esame di relazioni, del provvedimento di vincolo e dell’iniziativa civile delle associazioni, si appunta in realtà sulla valutazione delle prove e sulla motivazione. La sentenza revocanda aveva dato adeguato conto delle censure e delle controdeduzioni, concludendo sull’insufficienza probatoria della proprietà privata: si tratta di tipica valutazione non sindacabile in revocazione (richiamate Cons. Stato, sez. V, n. 1986 del 2024, sez. IV, n. 9100 del 2023 e sez. II, n. 8825 del 2023).

Sul secondo e terzo motivo, relativi alla relazione dirigenziale del 2018 e alle note del 1948 sul ritrovamento di un mosaico, il collegio applica l’art. 395, n. 3, cod. proc. civ. I documenti non sono decisivi: la relazione contiene valutazioni soggettive, non fatti, e le note sono troppo generiche. Manca inoltre la prova del tempestivo reperimento, poiché l’esistenza della relazione era desumibile da una delibera consiliare già depositata in primo grado, con citazione testuale del suo contenuto. Quanto alla sentenza tributaria sopravvenuta, non è documento preesistente ritrovato, ma vera sopravvenienza, estranea all’art. 395, n. 3, cod. proc. civ., e comunque inidonea a scalfire la valutazione complessiva del dubbio sulla titolarità delle aree.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e conferma del patrocinio a spese dello Stato per le associazioni, senza liquidazione degli onorari per evitare duplicazioni a danno dell’erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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