Revocazione improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 4575 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in virtù del principio dispositivo, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Può quindi dichiarare di non avere più interesse alla decisione e provocare la presa d’atto del giudice. Questi può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La sopravvenuta carenza di interesse, fatta valere prima della decisione, determina l’improcedibilità ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a.
Il Fatto
La vicenda riguarda un impianto ascensore e la relativa struttura portante metallica, oggetto di ordinanze di demolizione e di divieto d’uso adottate dal Comune, nonché di un provvedimento regionale di sospensione dei lavori. Gli atti sono stati impugnati davanti al TAR Campania, che ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e rigettato i motivi aggiunti.
Le ricorrenti hanno proposto appello, respinto dal Consiglio di Stato con una precedente sentenza. Avverso tale pronuncia hanno quindi esperito il ricorso per revocazione, articolando due motivi ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4), c.p.c., con istanza cautelare respinta per difetto di fumus boni iuris. Nel corso del giudizio hanno depositato una nota con cui hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese, richiesta alla quale il Comune ha aderito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio dispositivo, che opera anche nel processo amministrativo. Fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione. Può quindi dichiarare di non avere interesse alla decisione o rinunciare espressamente al ricorso.
Da tale disponibilità deriva un limite preciso per il giudice. Questi può soltanto prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità, senza poter procedere d’ufficio e senza potersi sostituire al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando Cons. Stato, sez. II, sentenze 3 luglio 2023, n. 6437 e 18 ottobre 2022, n. 8886, nonché sez. IV, sentenza 4 aprile 2023, n. 3482 e sez. III, sentenza 8 febbraio 2023, n. 1418.
Applicando tale regola al caso concreto, le ricorrenti hanno rappresentato in modo inequivocabile di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio. Il Collegio dà quindi atto della sopravvenuta carenza d’interesse e, in forza del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., dichiara il ricorso improcedibile.
Sul piano delle spese, la compensazione tra le parti trova fondamento nell’accordo delle parti stesse. Resta fermo l’onere di pagamento del contributo unificato a carico delle ricorrenti. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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