Produzione libera di documenti in appello tributario e prova della notifica mediante copie (Cass. civ. Sez. 5 n. 15319 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello tributario, in virtù del principio di specialità di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, c.p.c., sicché le parti possono produrre liberamente nuovi documenti, anche preesistenti al giudizio di primo grado, senza che rilevi la causa della mancata produzione precedente e anche in caso di contumacia nel grado di merito. La contestazione della conformità all’originale di una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 2719 c.c., deve essere specifica e non può risolversi in un generico disconoscimento. In materia di prova della notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza onere di depositarne l’originale, né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga.
Il Fatto
Il contribuente impugnava il preavviso di fermo e l’intimazione di pagamento relativi a cartelle per Irpef degli anni 2006 e 2007. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto i ricorsi, ma la Commissione tributaria regionale del Lazio, sull’appello dell’Agenzia delle entrate, riteneva ammissibili i documenti prodotti dall’Ufficio in appello e, sulla base di essi, provata la rituale notifica degli atti prodromici.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo la violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato i primi tre motivi, concernenti l’ammissibilità della produzione documentale in appello da parte dell’Ufficio. Richiamato il principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, la Corte ha affermato che, nel grado di appello del giudizio tributario, la materia è regolata dall’art. 58, comma 2, del citato decreto, che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti, anche se preesistenti al primo grado e a prescindere dalla causa della mancata produzione. Ha pertanto dichiarato i motivi manifestamente infondati, in contrasto con un consolidato orientamento di legittimità e con le pronunce da ultimo rese da Cass. n. 27920/2025 e Cass. n. 6439/2026.
Quanto al quarto motivo, relativo all’omesso esame del disconoscimento della conformità all’originale dei documenti prodotti, la Corte ha rilevato che la CTR aveva espressamente giudicato generica la contestazione. Tale valutazione è conforme all’orientamento secondo cui il contribuente che intende contestare la conformità all’originale di una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, dovendo la contestazione concretarsi nell’allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, come da ultimo ribadito da Cass. n. 8604/2025 e Cass. n. 23213/2024.
Infine, sul quinto motivo, la Corte ha escluso che l’agente della riscossione abbia l’onere di depositare l’originale della cartella di pagamento o la sua copia integrale, potendo la notifica essere dimostrata mediante la produzione, anche in copia, delle relazioni di notifica o degli avvisi di ricevimento, purché da tali atti sia possibile risalire ai documenti cui si riferiscono tramite l’indicazione a stampa del numero. L’art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, pur imponendo la conservazione degli originali, attiene al diritto di accesso agli atti e non alla disciplina della prova, come chiarito anche dalle pronunce del Consiglio di Stato citate, che non contrastano con tale conclusione.
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Nota della Redazione
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