Revocazione: errore di fatto non è interpretazione della norma (Cons. Stato n. 2039 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. investe l’attività preliminare di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al significato letterale. Esso non può coinvolgere l’attività valutativa e interpretativa del giudice né cadere sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti. L’errata lettura di una norma integra errore di diritto, non denunciabile con la revocazione, che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio non previsto dall’ordinamento. Nel giudizio di revocazione il ricorrente non può limitarsi a un mero richiamo ai motivi dell’atto di appello, dovendo riformularli specificamente per rispettare il principio di autosufficienza.

Il Fatto

Una società di autotrasporti, non iscritta all’Albo dei gestori ambientali, aveva trasportato centoquarantuno big bags di materiale plastico sulla base dei documenti di trasporto, nei quali la produttrice qualificava il materiale come materia prima secondaria. Il Sindaco di un Comune aveva adottato ordinanza ex art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, intimando la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti al produttore, al detentore e alla trasportatrice in solido.

Il TAR Veneto respingeva il ricorso, richiamando il principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti. La Sezione Quarta del Consiglio di Stato, con sentenza n. 456 del 2025, confermava il rigetto, ravvisando nel trasportatore un obbligo di diligenza rafforzata e una violazione della comune diligenza. La società proponeva allora revocazione per errore di fatto, sostenendo che la sentenza impugnata avesse attribuito all’art. 193, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006 un contenuto opposto al tenore letterale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione preliminare della configurabilità dell’errore di fatto. Osserva che la ricorrente non ha prospettato una svista percettiva, ma ha censurato l’interpretazione della disposizione accolta nella sentenza impugnata. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’errore revocatorio non può riguardare l’attività di interpretazione delle norme di legge.

Richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 4460 del 22 maggio 2025, che ribadisce come l’errore non possa coinvolgere l’attività valutativa e interpretativa. Aggiunge il richiamo a Cass. civ., Sez. Un., n. 29571 del 18 novembre 2024, secondo cui il combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. non prevede come causa di revocazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, né l’errore di giudizio. Il Collegio precisa che il risalente precedente invocato dalla ricorrente non è più espressivo dell’orientamento attuale.

Un secondo e autonomo profilo di inammissibilità riguarda la violazione del principio di autosufficienza. In sede rescissoria non sono state riproposte le censure dell’atto di appello, ma la ricorrente si è limitata a un richiamo generico. Il Collegio dà continuità all’orientamento espresso da Cons. Stato, sez. IV, n. 8355 del 15 settembre 2023 e da Cons. Stato, sez. V, n. 6073 del 27 dicembre 2017: nel giudizio di revocazione non basta il rinvio ai motivi di appello senza specifica riformulazione.

Il Collegio aggiunge una considerazione nel merito. L’art. 193, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006 esclude la responsabilità del trasportatore per quanto indicato nel formulario dal produttore o detentore, e per le difformità tra descrizione ed effettiva natura dei rifiuti, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza. La norma, dunque, non smentisce affatto la sentenza impugnata, che nel caso concreto aveva proprio ravvisato la violazione dell’ordinaria diligenza.

Il ricorso è perciò inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in ottomila euro, oltre accessori, nei confronti del Comune, mentre sono compensate nei confronti della società detentrice, rimasta estranea al giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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