Foro del lavoro: domicilio del dipendente non sempre è dipendenza aziendale (Cass. civ. Sez. L n. 23916/2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di dipendenza aziendale rilevante ai fini della competenza territoriale ex art. 413, comma 2, c.p.c. deve essere interpretata in senso ampio, ma richiede un significativo collegamento funzionale, oggettivo o soggettivo, tra il luogo indicato e l’organizzazione datoriale. Il domicilio del lavoratore può integrare una dipendenza aziendale, ma non quando vi siano soltanto beni mobili e utilizzabili ovunque, come computer portatile, telefono cellulare e auto aziendale. Occorre che il luogo costituisca un effettivo punto di riferimento dell’attività e non dipenda dalla libera scelta del lavoratore.
Il Fatto
Un lavoratore aveva impugnato davanti al Tribunale di Messina il licenziamento per giusta causa e dedotto anche un demansionamento. Svolgeva attività di promozione di un dispositivo terapeutico presso strutture sanitarie di diverse regioni del centro e sud Italia, effettuando trasferte per una parte prevalente dell’attività.
La società aveva eccepito l’incompetenza territoriale. Il Tribunale aveva accolto l’eccezione e individuato come competente il Tribunale di Milano, luogo di conclusione del contratto e sede legale dell’impresa. Il lavoratore ha proposto regolamento di competenza sostenendo che la propria abitazione, dove custodiva computer, telefono e automobile aziendale e dalla quale partiva per le trasferte, dovesse essere considerata una dipendenza aziendale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione richiama la propria interpretazione estensiva dell’art. 413 c.p.c. La nozione di dipendenza aziendale non coincide con quella di unità produttiva e deve essere letta alla luce della finalità di radicare il foro speciale del lavoro in un luogo prossimo all’effettivo svolgimento della prestazione, così da rendere più funzionale il processo e facilitare l’acquisizione delle prove.
La dipendenza può quindi consistere anche in un nucleo modesto di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa. È però necessario un significativo collegamento funzionale con l’organizzazione aziendale, tale da impedire che il lavoratore possa determinare liberamente il luogo rilevante ai fini della competenza territoriale.
La Corte distingue i casi nei quali tale collegamento sussiste. Può rilevare, sotto il profilo oggettivo, un luogo stabilmente utilizzato dal datore come rimessa dalla quale prende avvio l’attività dei dipendenti. Sotto il profilo soggettivo, anche l’abitazione può assumere rilevanza quando, per le caratteristiche della prestazione, costituisca realmente un’articolazione dell’organizzazione aziendale.
Nel caso concreto questi elementi mancavano. Il computer portatile, il telefono cellulare e l’auto aziendale erano beni per loro natura dislocabili e utilizzabili ovunque e non determinavano uno stabile radicamento dell’impresa presso l’abitazione. La Corte osserva che diversa potrebbe essere, ad esempio, la presenza di strumenti tecnico-informatici utilizzabili esclusivamente da quel luogo.
Inoltre, l’attività era svolta prevalentemente presso le strutture sanitarie visitate dal lavoratore, senza che il domicilio risultasse un punto di riferimento per i rapporti tra tali strutture e la società. La Cassazione rigetta quindi il regolamento di competenza e conferma la competenza territoriale del Tribunale di Milano.
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