Revocazione per errore di fatto e omessa pronuncia sul premio di ritrovamento (Cons. Stato n. 4766 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la svista sulla percezione delle risultanze processuali sia oggettivamente e immediatamente rilevabile, decisiva e non cada su un punto controverso già scrutinato. L’omessa pronuncia su una domanda integra errore di fatto revocatorio solo se causalmente riconducibile alla mancata percezione dell’esistenza e del contenuto di atti processuali, non a un difetto di motivazione. La revocazione per contrasto con altra sentenza ex art. 395, n. 5), c.p.c. richiede identità di soggetti e di oggetto e un reale contrasto, non essendo configurabile tra sentenze emesse nel medesimo giudizio di ottemperanza, che danno luogo a un giudicato a formazione progressiva. Quando il giudice indica in motivazione la soccombenza sulle spese senza liquidarle in dispositivo, ricorre un errore materiale correggibile, assorbibile nella revocazione già proposta.
Il Fatto
I ricorrenti chiedono la revocazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, ha definito il giudizio sulla determinazione del premio di ritrovamento, ex art. 44 l. n. 1089/1939, per una rilevante quantità di reperti archeologici rinvenuti in un sito pugliese. Nel medesimo giudizio erano state adottate pronunce non definitive che avevano già liquidato parte dei premi.
I ricorrenti deducono cinque errori di fatto: la mancata considerazione delle strutture murarie interrate; la totale omissione di pronuncia sul cd. “tesoretto medievale” e sulle monete; la qualificazione del premio come debito di valuta anziché di valore; l’omessa pronuncia su interessi e rivalutazione delle somme già corrisposte; la mancata individuazione del soggetto tenuto alle spese di consulenza. L’amministrazione non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la nozione consolidata di errore di fatto revocatorio, che deve consistere in una svista sulla percezione delle risultanze materiali, essere decisivo e non investire un punto controverso. Quanto all’omessa pronuncia, precisa che rileva solo se l’omissione deriva dalla mancata percezione di atti processuali, non da un difetto di motivazione.
I motivi primo e quarto sono inammissibili. Il premio per i beni immobili era già stato liquidato con le sentenze non definitive e le relative censure andavano rivolte contro quelle pronunce. Quanto a interessi e rivalutazione, il giudice dell’ottemperanza si era pronunciato sia sugli accessori sia sulla detrazione delle somme già corrisposte.
Il terzo motivo è anch’esso inammissibile. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 1/2017, secondo cui nel medesimo giudizio di ottemperanza non è configurabile un contrasto di giudicati ex art. 395, n. 5), c.p.c., trattandosi di un giudicato unitario a formazione progressiva. Nel caso concreto manca comunque identità di oggetto, avendo le precedenti liquidazioni riguardato beni diversi, e difetta un reale contrasto, poiché il valore era già stimato all’attualità.
Il secondo motivo è parzialmente accolto. Dalla documentazione emerge che il giudizio era proseguito anche per la liquidazione del premio relativo al “tesoretto medievale”. La sentenza impugnata ha quantificato il premio residuo richiamando solo la relazione del consulente relativa ai beni mobili, senza considerare la relazione estimativa del “tesoretto”: sussiste quindi la svista su un documento di parte, con omessa pronuncia su parte della domanda.
In fase rescissoria il Collegio riduce equitativamente a due quinti la stima di parte, considerata la provenienza della valutazione e l’elevata maggiorazione applicata, determinando un valore di euro 212.220,00 e liquidando il premio del 25%, oltre interessi legali dal ritrovamento al soddisfo. Sulle spese dei consulenti, indicata la soccombenza in motivazione ma non liquidate in dispositivo, il Collegio riqualifica il motivo in correzione di errore materiale e liquida la somma di euro 25.421,20.
Nota della Redazione
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